Fondo Enel, tassazione a parte

Pubblicato il 27 luglio 2007

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 186 del 25 luglio 2007 chiarisce che le prestazioni erogate dal Fondo Enel ai dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro costituiscono prestazioni di previdenza complementare e non redditi di capitale a fronte di polizze di assicurazione sulla vita. La precisazione comporta l’inapplicabilità dell’aliquota del 12,50% dei redditi di capitale e quindi la tassazione delle somme percepite relativamente al momento di maturazione delle somme erogate e della forma di erogazione scelta, capitale o rendita. È stata persa, tuttavia, una buona occasione per anticipare i contenuti della circolare sulla tassazione della previdenza complementare vista l’entrata in vigore del Dlgs 252/05. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto flussi migratori: conversione in legge in GU. Le novità in vigore

02/12/2025

Ex ILVA: indennizzi, fondi e CIGS

02/12/2025

Nuovo Bonus Mamme 2025: come chiederlo. Guida alla procedura

02/12/2025

Superbonus e crediti falsi: alle Sezioni Unite la qualificazione del reato

02/12/2025

Obbligazioni one coupon: perché il disallineamento degli interessi non è abuso del diritto?

02/12/2025

Nuove richieste di IGP per prodotti artigianali e industriali

02/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy