Fondo Enel, tassazione a parte

Pubblicato il 27 luglio 2007

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 186 del 25 luglio 2007 chiarisce che le prestazioni erogate dal Fondo Enel ai dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro costituiscono prestazioni di previdenza complementare e non redditi di capitale a fronte di polizze di assicurazione sulla vita. La precisazione comporta l’inapplicabilità dell’aliquota del 12,50% dei redditi di capitale e quindi la tassazione delle somme percepite relativamente al momento di maturazione delle somme erogate e della forma di erogazione scelta, capitale o rendita. È stata persa, tuttavia, una buona occasione per anticipare i contenuti della circolare sulla tassazione della previdenza complementare vista l’entrata in vigore del Dlgs 252/05. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi in appalto per ministero difesa - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

17/03/2026

Imprese culturali e creative, nuove attività ammesse

17/03/2026

Requisiti pensione 2027-2028: tutte le regole Inps per accesso e deroghe

17/03/2026

Accisa gas naturale: nuove regole su dichiarazioni, cauzioni e controlli

17/03/2026

Part-time: niente full-time automatico e limiti alla variabilità dell’orario

17/03/2026

Congedo di paternità: diffusione stabile, ma con forti differenze territoriali

17/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy