Forfetario per dipendenti, rilevano anche i premi di risultato

Pubblicato il 24 settembre 2020

Ai fini del computo del limite di 30.000 euro di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati per l’accesso al regime forfetario, vanno considerate le somme erogate a titolo di premi di risultato in virtù di contratti collettivi, assoggettate all’imposta sostitutiva del 10%.

A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 398 del 23 settembre 2020.

Forfetario per dipendenti, le cause ostative

La L. n. 190/2014 all'art. 1, co. da 54 a 89 ha introdotto un regime fiscale agevolato, cd. “regime forfetario”, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Successivamente, l'articolo 1, co. da 9 a 11, della L. n. 145/2018 ha modificato, con portata estensiva, l'ambito di applicazione del regime forfetario. Da ultimo, l'art. 1, co. 692, della L. n. 160/2019 ha modificato ulteriormente l'ambito di applicazione del regime forfetario. In particolare, è stata riformulata la causa ostativa all'applicazione del regime forfetario. Infatti, dopo la lettera d-bis), è stata aggiunta la lett. d-ter).

La nuova formulazione normativa dispone che i soggetti i quali nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro, non possono avvalersi del regime forfetario.

Forfetario per dipendenti, il parere dell’Agenzia

Con riferimento alla causa di esclusione dall'applicazione del regime forfetario nell'ipotesi in cui, nel periodo d'imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la stessa opera già dal periodo d'imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a 30.000 euro.

Quindi, posto che la disposizione di cui alla lett. d-ter) del co. 57 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 richiama espressamente i redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, si ritiene che ai fini della determinazione del limite di 30.000 euro rilevino anche i premi di risultato oggetto della presente istanza.

Sulla base della descrizione fornita, infatti, si tratta di somme percepite in via ordinaria dall'istante nell'ambito della prestazione lavorativa fornita, risultando significativi ai fini della determinazione della predetta soglia.

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