Formazione professionale continua: chiarimenti CNDCEC su crediti

Pubblicato il 25 marzo 2026

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili interviene nuovamente sul tema della formazione professionale continua (FPC), fornendo indicazioni operative su due aspetti di particolare interesse: da un lato, le condizioni per il riconoscimento dei crediti formativi in relazione ad attività non accreditate; dall’altro, l’applicazione del nuovo criterio di computo triennale introdotto dal recente aggiornamento del Regolamento FPC.

I chiarimenti, contenuti nei Pronto Ordini nn. 22 e 112 del 23 marzo 2026 e 121 del 24 marzo 2026, contribuiscono a definire un quadro interpretativo più uniforme, con importanti ricadute pratiche per gli iscritti agli Albi.

Crediti formativi per eventi non accreditati

Con il Pronto Ordini n. 22 del 23 marzo 2026, il Consiglio Nazionale affronta il tema del riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione ad eventi non accreditati, richiamando espressamente quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento FPC.

Nel documento si chiarisce che l’attribuzione dei crediti è ammessa solo in presenza di specifici requisiti. In particolare, l’evento deve essere organizzato da soggetti istituzionali, quali università, autorità indipendenti o altre istituzioni pubbliche. Inoltre, è necessario che i contenuti trattati rientrino nelle materie professionali e che la partecipazione sia formalmente attestata dall’ente organizzatore.

Ne consegue che la partecipazione a iniziative formative promosse da soggetti diversi da quelli espressamente individuati non consente il riconoscimento di crediti formativi, anche se l’evento presenta contenuti di interesse professionale.

Le indicazioni fornite nel P.O. n. 22/2026 si pongono in linea di continuità con quanto già chiarito nel precedente Pronto Ordini n. 112.

Anche in questo caso, il Consiglio Nazionale ribadisce che la partecipazione a corsi non accreditati organizzati da soggetti non autorizzati non può dar luogo al riconoscimento di crediti formativi.

L’intervento conferma quindi un orientamento interpretativo consolidato, volto a circoscrivere in modo rigoroso le ipotesi in cui è possibile valorizzare, ai fini della FPC, attività formative svolte al di fuori dei circuiti accreditati.

Nuovo criterio triennale e rivalutazione delle attività pregresse

Di diverso tenore è il Pronto Ordini n. 121 reso il 24 marzo 2026, che si concentra sull’applicazione temporale delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento FPC, pubblicato il 15 ottobre 2025.

Il Cndcec chiarisce innanzitutto che le disposizioni relative all’articolo 16 - riguardanti le attività formative particolari - trovano applicazione già dalla data di pubblicazione del Regolamento, e non dal 1° gennaio 2026.

La principale novità riguarda il passaggio da un criterio di computo annuale a uno triennale per il calcolo dei limiti massimi di crediti conseguibili.

Tale nuovo criterio deve essere applicato all’intero triennio formativo in corso al momento dell’entrata in vigore della norma, ossia al periodo 2023-2025.

Da ciò deriva una conseguenza operativa rilevante: le attività formative particolari svolte prima del 15 ottobre 2025 devono essere riesaminate alla luce del nuovo criterio triennale.

Questa interpretazione evita disallineamenti all’interno dello stesso periodo formativo e consente, al contempo, di applicare un limite più ampio, generalmente più favorevole per gli iscritti.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Proprietari di fabbricati - Stesura del 22/1/2026

25/03/2026

Omicidio: stop ai diritti sulle spoglie per chi causa la morte

25/03/2026

Whistleblowing, manifestazioni di interesse per iscrizione all'elenco Ets entro il 13 aprile

25/03/2026

Colf e badanti: ultimi giorni per il versamento dei contributi

25/03/2026

Proprietari fabbricati Federproprietà. Rinnovo Ccnl

25/03/2026

Avvocati cassazionisti: al via l’esame 2026 per l’iscrizione all'albo speciale

25/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy