Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili interviene nuovamente sul tema della formazione professionale continua (FPC), fornendo indicazioni operative su due aspetti di particolare interesse: da un lato, le condizioni per il riconoscimento dei crediti formativi in relazione ad attività non accreditate; dall’altro, l’applicazione del nuovo criterio di computo triennale introdotto dal recente aggiornamento del Regolamento FPC.
I chiarimenti, contenuti nei Pronto Ordini nn. 22 e 112 del 23 marzo 2026 e 121 del 24 marzo 2026, contribuiscono a definire un quadro interpretativo più uniforme, con importanti ricadute pratiche per gli iscritti agli Albi.
Con il Pronto Ordini n. 22 del 23 marzo 2026, il Consiglio Nazionale affronta il tema del riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione ad eventi non accreditati, richiamando espressamente quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento FPC.
Nel documento si chiarisce che l’attribuzione dei crediti è ammessa solo in presenza di specifici requisiti. In particolare, l’evento deve essere organizzato da soggetti istituzionali, quali università, autorità indipendenti o altre istituzioni pubbliche. Inoltre, è necessario che i contenuti trattati rientrino nelle materie professionali e che la partecipazione sia formalmente attestata dall’ente organizzatore.
Le indicazioni fornite nel P.O. n. 22/2026 si pongono in linea di continuità con quanto già chiarito nel precedente Pronto Ordini n. 112.
Anche in questo caso, il Consiglio Nazionale ribadisce che la partecipazione a corsi non accreditati organizzati da soggetti non autorizzati non può dar luogo al riconoscimento di crediti formativi.
L’intervento conferma quindi un orientamento interpretativo consolidato, volto a circoscrivere in modo rigoroso le ipotesi in cui è possibile valorizzare, ai fini della FPC, attività formative svolte al di fuori dei circuiti accreditati.
Di diverso tenore è il Pronto Ordini n. 121 reso il 24 marzo 2026, che si concentra sull’applicazione temporale delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento FPC, pubblicato il 15 ottobre 2025.
Il Cndcec chiarisce innanzitutto che le disposizioni relative all’articolo 16 - riguardanti le attività formative particolari - trovano applicazione già dalla data di pubblicazione del Regolamento, e non dal 1° gennaio 2026.
La principale novità riguarda il passaggio da un criterio di computo annuale a uno triennale per il calcolo dei limiti massimi di crediti conseguibili.
Da ciò deriva una conseguenza operativa rilevante: le attività formative particolari svolte prima del 15 ottobre 2025 devono essere riesaminate alla luce del nuovo criterio triennale.
Questa interpretazione evita disallineamenti all’interno dello stesso periodo formativo e consente, al contempo, di applicare un limite più ampio, generalmente più favorevole per gli iscritti.
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