Formazione professionale avvocati, provvedimenti uniformi durante il Covid

Pubblicato il 21 dicembre 2020

Il Consiglio Nazionale Forense, durante la seduta amministrativa del 18 dicembre 2020, ha adottato alcuni provvedimenti in materia di formazione professionale continua.

In primo luogo, è stato disposto che l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo; nel corso del medesimo anno, ciascun iscritto sarà tenuto ad adempiere l’obbligo formativo mediante il conseguimento di minimo 15 crediti formativi, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie.

I crediti formativi del 2021 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.

A seguire è stato disposto che i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti e residuati rispetto alla compensazione già operata, potranno essere imputati all’obbligo formativo per l’anno 2021.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Pensionati all'estero: attestazioni di esistenza in vita entro il 18 luglio

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy