Formazione professionale avvocati, provvedimenti uniformi durante il Covid

Pubblicato il 21 dicembre 2020

Il Consiglio Nazionale Forense, durante la seduta amministrativa del 18 dicembre 2020, ha adottato alcuni provvedimenti in materia di formazione professionale continua.

In primo luogo, è stato disposto che l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo; nel corso del medesimo anno, ciascun iscritto sarà tenuto ad adempiere l’obbligo formativo mediante il conseguimento di minimo 15 crediti formativi, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie.

I crediti formativi del 2021 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.

A seguire è stato disposto che i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti e residuati rispetto alla compensazione già operata, potranno essere imputati all’obbligo formativo per l’anno 2021.

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