A distanza di un solo giorno dalla pubblicazione della risposta n. 233/2025 (9 settembre), l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema dei fringe benefit derivanti dall’assegnazione di auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti, con la successiva risposta n. 237/2025 dell’11 settembre. Se la prima pronuncia si era concentrata sulla questione degli optional richiesti e pagati direttamente dal dipendente, la seconda chiarisce il trattamento fiscale delle ricariche elettriche e ibride plug-in effettuate tramite card aziendali messe a disposizione dal datore di lavoro.
Entrambe le risposte condividono un’impostazione di fondo: gli importi eventualmente corrisposti dal dipendente non possono abbattere la base imponibile del fringe benefit calcolato secondo i criteri forfetari stabiliti dal TUIR.
La società istante, nell’ottica di rinnovare il parco auto aziendale introducendo veicoli elettrici e ibridi plug-in da assegnare ai dipendenti in uso promiscuo, ha chiesto chiarimenti sul corretto trattamento fiscale delle spese di ricarica. La policy interna già prevede, per i dirigenti a cui sono assegnate autovetture aziendali, la possibilità di utilizzare una card aziendale per il rifornimento di carburante, sostenuto dalla società anche per l’uso privato entro i limiti compresi nel valore convenzionale ACI. In caso di superamento del limite massimo di percorrenza privata, l’azienda emette fattura al dipendente per il rimborso del carburante utilizzato in eccesso.
Per garantire parità di trattamento e incentivare l’adozione di modelli a minore impatto ambientale, la società intende estendere tale disciplina anche alle auto elettriche e plug-in, dotando i dipendenti di una card per le ricariche presso colonnine pubbliche, con costi inizialmente a carico della stessa. Ogni lavoratore dovrà comunicare i chilometri percorsi per ragioni aziendali, così da individuare quelli ad uso privato; se questi superano la soglia prestabilita, scatterà l’addebito del costo chilometrico dell’energia elettrica, calcolato con una formula che rapporta il costo totale sostenuto alle percorrenze complessive del veicolo.
Alla luce di questa organizzazione, la società ha posto all’Amministrazione finanziaria due specifici quesiti:
Secondo la società istante, l’energia elettrica destinata alla ricarica delle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo, se fornita direttamente dal datore di lavoro, non costituisce reddito da lavoro dipendente. Ciò in quanto, ai fini della determinazione del valore imponibile, il costo chilometrico esposto nelle tabelle ACI già include anche la voce “carburante”, che deve intendersi comprensiva dell’elettricità per i veicoli elettrici o ibridi plug-in. Di conseguenza, l’eventuale utilizzo privato del mezzo non incide sul trattamento fiscale, poiché il criterio di calcolo resta forfetario.
Muovendo da tale premessa, l’istante ha sostenuto che:
Riguardo ai quesiti posti dall’istante, l’Agenzia nella risposta ad interpello n. 237/2025 ha preliminarmente richiamato l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, disposizione che disciplina la determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione nel caso di concessione in uso promiscuo dell’autovettura aziendale. La norma lega il calcolo al costo chilometrico d’esercizio individuato dalle tabelle ACI, che comprendono sia i costi annui fissi (indipendenti dalla percorrenza) sia quelli variabili (proporzionali all’utilizzo effettivo del veicolo).
L’Amministrazione ha evidenziato come, nelle “Considerazioni metodologiche” elaborate dall’ACI, siano già inclusi i costi per tutti i tipi di carburante, compresa l’energia elettrica per i veicoli elettrici e ibridi plug-in. Ne consegue che, quando il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti l’energia necessaria alla ricarica, tale beneficio risulta già ricompreso nel valore forfetario fissato dall’ACI e non genera, quindi, ulteriore reddito imponibile.
Card per ricariche pubbliche
Con riferimento al primo quesito, riguardante la possibilità di mettere a disposizione dei dipendenti una card aziendale per effettuare le ricariche elettriche presso colonnine pubbliche, l’Agenzia delle Entrate ha espresso un orientamento favorevole. È stato infatti precisato che il costo dell’energia elettrica necessaria alla trazione dei veicoli elettrici e ibridi plug-in risulta già considerato nelle tabelle ACI utilizzate per la determinazione forfetaria del fringe benefit.
Di conseguenza, l’eventuale utilizzo della card, anche per finalità personali, non genera alcun ulteriore reddito imponibile in capo al dipendente, purché le ricariche rientrino nei limiti annuali stabiliti dalla società. In altre parole, l’Agenzia ha confermato che le spese di ricarica sostenute dall’azienda tramite card non danno luogo a un nuovo benefit tassabile, poiché sono già ricomprese nel valore convenzionale del fringe benefit calcolato secondo le regole dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.
Superamento dei chilometri privati
In merito al secondo quesito, relativo alla possibilità di ridurre il valore convenzionale ACI del fringe benefit in caso di addebito al dipendente delle spese per il superamento dei chilometri destinati all’uso privato, l’Agenzia delle Entrate ha espresso un orientamento nettamente contrario.
Richiamando l’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR e la circolare n. 326/1997, l’Amministrazione ha ribadito che la determinazione del fringe benefit per le auto aziendali in uso promiscuo è effettuata in via forfetaria e prescinde sia dai costi effettivamente sostenuti sia dai rimborsi eventualmente richiesti al dipendente. In altri termini, il valore convenzionale stabilito dalle tabelle ACI rimane fisso e non può essere ridotto sulla base delle somme corrisposte dal lavoratore per l’utilizzo privato eccedente.
Pertanto, gli importi che il dipendente versa all’azienda a titolo di rimborso per i chilometri aggiuntivi devono essere semplicemente trattenuti dal netto in busta paga, ma non incidono in alcun modo sul calcolo del reddito imponibile derivante dal fringe benefit.
La risposta n. 237/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha conseguenze operative rilevanti, confermando che il fringe benefit delle auto aziendali in uso promiscuo resta determinato esclusivamente in via forfetaria sulla base delle tabelle ACI, senza possibilità di riduzioni legate a costi effettivi o contributi dei lavoratori. In questo quadro:
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