Fringe benefit auto aziendali: agevolata la consegna a giugno

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Fringe benefit auto aziendali: agevolata la consegna a giugno

Importanti chiarimenti in materia di tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti arrivano con la circolare n. 10 del 3 luglio 2025, dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento illustra in dettaglio la nuova disciplina fiscale applicabile, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal Decreto-legge “Bollette” (Dl n. 19/2025), convertito con modificazioni dalla Legge n. 60/2025.

La finalità delle novità normative è quella di incentivare la mobilità sostenibile, premiando in particolare l’adozione di veicoli elettrici e a basse emissioni, attraverso un regime agevolato di tassazione dei benefit. La circolare si propone di assicurare uniformità di applicazione del nuovo sistema fiscale, fornendo istruzioni operative concrete agli uffici e ai contribuenti.

Il documento di prassi, inoltre, chiarisce – anche mediante esempi pratici – in quali circostanze sia ancora possibile applicare la disciplina previgente, in vigore fino al 31 dicembre 2024, grazie all’introduzione di una disciplina transitoria che tutela i contratti stipulati o i veicoli ordinati prima dell’entrata in vigore del nuovo regime.

Veicoli aziendali concessi in uso promiscuo. Normativa fino al 31 dicembre 2024

La circolare n. 10/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate ricorda che, fino al 31 dicembre 2024, il trattamento fiscale dei veicoli aziendali utilizzati promiscuamente dai dipendenti era disciplinato dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Secondo tale norma, per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione – rientranti nelle categorie indicate all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della Strada – concessi in uso promiscuo tramite contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione veniva determinato in modo forfettario.

La quantificazione era pari al 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio fornito annualmente dall’ACI e pubblicato dal MEF. L’importo così ottenuto veniva ridotto delle eventuali somme trattenute al dipendente.

La normativa prevedeva inoltre percentuali di tassazione più elevate per i veicoli con livelli crescenti di emissioni di CO₂, in un’ottica di penalizzazione ambientale.

Infine, la disciplina stabiliva che, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti sottoscritti entro il 30 giugno 2020, restasse in vigore il regime previsto dalla precedente formulazione dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, così come risultante al 31 dicembre 2019, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 633, della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).

Nuovo regime della Legge di Bilancio 2025

La Legge di Bilancio per il 2025, all’articolo 1, comma 48, ha modificato il trattamento fiscale previsto per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, con l’obiettivo di favorire la transizione ecologica ed energetica e promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, come previsto nei documenti strategici nazionali.

In particolare, è stato riformulato l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, stabilendo che per le autovetture, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, assegnati in uso promiscuo sulla base di contratti firmati dal 1° gennaio 2025, il valore del fringe benefit da tassare sarà pari al 50% dell’importo calcolato in base a una percorrenza standard di 15.000 km annui, utilizzando le tariffe chilometriche ACI, al netto delle eventuali trattenute a carico del lavoratore.

Sono previste però percentuali agevolate per veicoli a minore impatto ambientale:

  • 10% per mezzi completamente elettrici,
  • 20% per ibridi plug-in.

Affinché si applichi questa nuova disciplina, devono essere contemporaneamente soddisfatte tre condizioni:

  1. il veicolo deve essere immatricolato dal 1° gennaio 2025 in poi;
  2. il contratto di assegnazione deve essere firmato a partire dalla stessa data;
  3. la consegna effettiva del veicolo al dipendente deve avvenire dal 1° gennaio 2025 in avanti.

NOTA BENE: il contratto di concessione non si considera valido se non accettato dal dipendente: serve quindi la firma di entrambe le parti e la consegna materiale del veicolo. Solo al verificarsi di questi elementi la concessione si considera attiva, rendendo applicabile il nuovo regime fiscale.

Infine, per coerenza con il principio di cassa che regola la tassazione dei redditi da lavoro dipendente, la data rilevante ai fini fiscali è quella in cui il bene viene effettivamente assegnato al lavoratore, ovvero quando entra a far parte del suo patrimonio.

Sintesi

Applicazione della nuova disciplina fiscale dal 1° gennaio 2025:

  • Il veicolo deve essere immatricolato a partire dal 1° gennaio 2025.
  • Deve essere stato concesso in uso promiscuo tramite un contratto sottoscritto dal 1° gennaio 2025.
  • Deve essere effettivamente consegnato al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025.

Tutti e tre i requisiti devono essere congiuntamente soddisfatti.

Regime transitorio

Per garantire una transizione graduale verso il nuovo regime fiscale, in coerenza con i principi di equità e proporzionalità, sia per le famiglie sia per le imprese, è stato introdotto un regime transitorio con l’articolo 6, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 19/2025, convertito dalla Legge n. 60/2025.

Questa norma stabilisce che continua ad applicarsi la disciplina precedente, cioè quella in vigore al 31 dicembre 2024, nei seguenti due casi:

  1. veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024;
  2. veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024, ma consegnati e concessi in uso promiscuo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

ATTENZIONE: La norma considera determinante, ai fini dell’applicazione del regime transitorio, la data effettiva di consegna del veicolo al lavoratore, non quella della firma del contratto.

In pratica, per i mezzi assegnati tra luglio 2020 e fine 2024 che rispettano le regole di immatricolazione e contrattualizzazione previste dalla normativa allora in vigore, continuerà ad applicarsi la vecchia modalità di calcolo del fringe benefit fino alla scadenza naturale del contratto.

La disciplina transitoria si estende anche ai casi in cui il veicolo sia stato ordinato entro fine 2024, ma immatricolato, contrattualizzato e consegnato al dipendente nel primo semestre del 2025.

Per esempio:

  • se un'auto è stata ordinata nel luglio 2024, il contratto firmato a dicembre 2024 e la consegna avviene nel febbraio 2025, si continuerà ad applicare la disciplina ante 2025;
  • lo stesso vale se il contratto viene sottoscritto a febbraio 2025 e la consegna avviene a maggio 2025.

Clausola di miglior favore

Tuttavia, quando i tre requisiti del nuovo regime (ordine, immatricolazione e consegna) si verificano tutti nel 2025, e il veicolo rientra tra quelli con le percentuali agevolate (es. elettrici, ibridi plug-in), si potrà applicare comunque la disciplina più favorevole introdotta dalla legge di bilancio, anche se l’ordine è avvenuto nel 2024. Ciò per evitare svantaggi ai contribuenti rispetto alla normativa di riferimento e tutelare l’affidamento di imprese e lavoratori.

Metodo di tassazione del fringe benefit secondo il “valore normale” depurato dall’uso aziendale

Al di fuori delle situazioni regolate dalla nuova disciplina o da quella transitoria, il valore del fringe benefit derivante dall’utilizzo promiscuo di un veicolo aziendale deve essere determinato secondo il criterio generale stabilito dall’articolo 51, comma 3, del TUIR.

In questo caso, si fa riferimento al valore normale del bene, come definito dall’articolo 9 del TUIR, considerando solo la quota attribuibile all’uso personale da parte del dipendente. In sostanza, la parte dell’utilizzo riferibile all’attività lavorativa svolta per l’azienda va esclusa dal computo imponibile.

L’Agenzia delle Entrate conferma quanto già affermato nella risoluzione n. 46/E del 2020: analogamente a quanto previsto per altri strumenti concessi ai dipendenti (come i cellulari aziendali), anche nel caso dei veicoli, la tassazione deve riguardare esclusivamente l’utilizzo privato. È necessario quindi scorporare la quota riconducibile all’attività lavorativa, utilizzando criteri oggettivi e documentabili.

Ad esempio, questa metodologia si applica quando un veicolo è stato ordinato prima del 31 dicembre 2024, il contratto è stato firmato nello stesso anno, ma l’immatricolazione e la consegna sono avvenute dopo il 30 giugno 2025. In tal caso non si applicano né la disciplina transitoria (che si arresta al 30 giugno 2025), né quella nuova (poiché non si sono verificati tutti i requisiti nel 2025), e pertanto il benefit va determinato secondo il valore normale ridotto dell’uso aziendale.

Proroga del contratto e nuovo affidamento del veicolo

La circolare n. 10 del 3 luglio 2025 offre un chiarimento interessante.

Nel caso in cui venga semplicemente estesa la durata di un contratto già in essere per la concessione in uso promiscuo di un veicolo aziendale, senza modificare le parti coinvolte o le condizioni sostanziali, si ritiene che continui ad applicarsi il regime fiscale vigente al momento della stipula iniziale.

In altre parole, il prolungamento della validità del contratto non comporta un cambiamento del trattamento tributario, a condizione che i requisiti richiesti dalla normativa fossero rispettati al momento della firma originaria.

Diverso è il caso in cui il veicolo venga assegnato a un altro lavoratore, tramite la stipula di un nuovo contratto. In questa situazione, essendoci un soggetto diverso, il contratto si considera a tutti gli effetti nuovo, e quindi va applicata la disciplina fiscale in vigore alla data della riassegnazione.

In particolare:

  • se il veicolo, già immatricolato dal 1° luglio 2020 e con un precedente contratto attivo al 31 dicembre 2024, viene riassegnato nel 2025 e la consegna al nuovo dipendente avviene entro il 30 giugno 2025, allora si applica ancora il regime transitorio (ossia la versione dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, valida fino a fine 2024), a condizione che l’ordine del veicolo sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2024;
  • se invece la consegna al nuovo dipendente avviene dopo il 30 giugno 2025, non essendo più valido il regime transitorio, si applica la regola generale del “valore normale”, limitatamente all’uso privato del mezzo (come previsto dall’art. 51, comma 3, primo periodo, del TUIR).

Infine, se il veicolo è stato immatricolato a partire dal 1° gennaio 2025, e sempre da tale data è stato assegnato a un altro lavoratore attraverso un nuovo contratto di concessione in uso promiscuo, allora è pienamente operativa la nuova disciplina fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, poiché tutti i requisiti richiesti risultano rispettati a partire dal 1° gennaio 2025.

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