La funzione di indirizzo del Cnf non ne compromette la terzietà

Pubblicato il 29 agosto 2017

Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione, la circostanza che il Consiglio nazionale forense, nella sua funzione di indirizzo e coordinamento dei vari Consigli dell’Ordine territoriali, abbia sollecitato gli stessi all’adozione di provvedimenti di cancellazione dall’Albo, non costituisce una violazione dell’articolo 111 della Costituzione sotto il profilo del difetto di terzietà.

Questo, in quanto le norme che disciplinano, rispettivamente, la nomina dei componenti del Cnf ed il procedimento, offrono sufficienti garanzie relativamente all’indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi.

E’ quanto ribadito nella sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy