Furto di corrente elettrica, no all'esimente dello stato di necessità

Pubblicato il 05 settembre 2017

Perché possa applicarsi l’esimente dello stato di necessità è necessario un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito.

Detta scriminante non può essere applicata in caso di reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico qualora a quest’ultimo possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti.

Allaccio abusivo alla rete elettrica

Il principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione con riferimento alla vicenda processuale di una donna, condannata dai giudici di merito per la fattispecie aggravata di allaccio abusivo alla rete elettrica.

L’imputata aveva avanzato ricorso in sede di legittimità lamentando che le proprie condizioni “precarie e faticose” – era stata sfrattata, priva di lavoro e con una figlia incinta – avrebbero dovuto portare all’assoluzione per mancanza di colpevolezza, in applicazione del principio di cui all’articolo 54 del Codice penale sullo stato di necessità.

Inoltre, a suo dire, l’allacciamento abusivo, effettuato senza rompere o trasformare la destinazione del cavo, non giustificava l’applicazione dell’aggravante a lei contestata.

Cassazione: elettricità non è un bene indispensabile

I giudici di Cassazione – sentenza n. 39884 del 4 settembre 2017 - hanno respinto queste doglianze aderendo all’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, ribadito anche di recente, in un’analoga vicenda (Cassazione, sentenza n. 37930/2017).

Nel caso esaminato, è stato giudicato che la mancanza di energia elettrica non comportasse alcun pericolo attuale di danno grave alla persona, trattandosi di bene non indispensabile alla vita.

Detto bene, semmai, era solo idoneo a procurare agi e opportunità che fuoriescono dal concetto di incoercibile necessità, insito nella previsione normativa.

Con riferimento, poi, all’aggravante del mezzo fraudolento, la Suprema corte ha ritenuto corretta la spiegazione fornita dall’organo giudicante, secondo cui l’allaccio abusivo alla rete, in qualunque modo effettuato, integra, di per sé, la fraudolenza sanzionata dall’articolo 625, n. 2 del Codice penale.

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