Fusione per incorporazione: versamento imposte di bollo e sostitutiva sui finanziamenti

Pubblicato il 13 luglio 2019

Nella risposta n. 229 del 2019, l’Agenzia delle entrate si occupa degli adempimenti dichiarativi e di versamento delle imposte di bollo e sostitutiva sui finanziamenti in caso di fusione per incorporazione.

Due banche, che hanno approvato un’operazione di fusione per incorporazione tra di loro e che sono state autorizzate all’assolvimento in modo virtuale dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972 ed erogano finanziamenti soggetti all’imposta sostitutiva di cui agli articoli da 15 a 20 del d.P.R. n. 601 del 1973, si rivolgono all’Amministrazione finanziaria per avere dei chiarimenti circa i suddetti adempimenti dichiarativi e di versamento.

Agenzia: adempimenti dichiarativi e di versamento in caso di fusione per incorporazione

Nella sua risposta n. 229 del 12 luglio 2019, l’Agenzia ricorda che sotto il profilo civilistico: "la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione".

Di conseguenza, in assenza di una normativa fiscale specifica che disciplini, in caso di fusione, gli effetti ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo con modalità virtuali e dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, occorre fare riferimento, per quanto compatibili, sia alle disposizioni fiscali che disciplinano i casi di operazioni straordinarie ai fini di altri tributi e sia alle norme del codice civile.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Con riferimento al quesito relativo al versamento delle rate bimestrali dell’imposta di bollo che hanno scadenza successiva all’operazione societaria straordinaria, l’Agenzia ha precisato quanto segue: l’incorporante non è tenuta al versamento delle rate bimestrali dell’imposta di bollo che competono all’incorporata e che scadono dopo il perfezionamento della fusione. Ciò, tenuto conto che, prima della presentazione della dichiarazione conclusiva e conseguente liquidazione operata da parte dell'ufficio dell'Agenzia non risulta ancora definito l'importo a credito o a debito riferibile alla società incorporata che dovrà essere assunto dalla società incorporante.

Imposta sostitutiva sui finanziamenti

Ai fini dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, in caso di fusione per incorporazione, invece, la risposta n. 229/2019 specifica quanto segue: la società incorporante subentra agli obblighi dichiarativi della società incorporata ed è tenuta a presentare la dichiarazione prevista per conto del soggetto estinto. Tale dichiarazione sarà relativa alle operazioni effettuate dalla società incorporata nella frazione di esercizio compresa tra l’inizio dell’esercizio e la data in cui ha effetto la fusione.

Con riferimento al quesito relativo al versamento della seconda rata dell’acconto, l’Agenzia ribadisce che, in linea generale, l’incorporante subentra anche agli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d’imposta, dei soggetti che partecipano all’operazione di fusione.

Tale obbligo non sussiste se la dichiarazione conclusiva delle operazioni effettuate dalla società incorporata nel periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data in cui ha effetto l’operazione di fusione, è presentata prima del termine di scadenza della seconda rata dell’acconto.

In tale caso, difatti, l’incorporante è tenuta al pagamento dell’eventuale saldo a debito dell’imposta sostitutiva risultante dalla predetta dichiarazione, determinato tenendo conto della prima rata dell’acconto versata dall’incorporata.

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