Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 193 del 12 marzo 2026 (di cui ha dato notizia nella Newsletter del 26 marzo 2026), è intervenuto nuovamente sul delicato equilibrio tra attività di recupero crediti e tutela dei dati personali.
L’Autorità ha ribadito un principio già consolidato: la comunicazione a terzi di informazioni relative alla posizione debitoria è illecita in assenza di una specifica base giuridica, anche quando i destinatari siano familiari o comproprietari di beni.
Il procedimento trae origine da un reclamo con cui è l'interessato ha segnalato che una società di recupero crediti aveva trasmesso ai propri familiari una comunicazione contenente:
L’istruttoria ha evidenziato un elemento particolarmente rilevante: il debito risultava intestato a un soggetto diverso, ma con identici dati anagrafici e codice fiscale (ipotesi di omocodia). Nonostante la contestazione, la società ha proseguito l’attività di recupero, coinvolgendo soggetti estranei al rapporto obbligatorio.
Il Garante ha qualificato la condotta come trattamento illecito di dati personali, rilevando la violazione:
In particolare, la comunicazione ai familiari ha comportato la diffusione dello stato di insolvenza dell’interessato a soggetti terzi non legittimati.
La società ha invocato il legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR), sostenendo la necessità di informare i comproprietari dei beni in vista di una possibile azione esecutiva.
Il Garante ha respinto tale impostazione, chiarendo che:
Nel caso di specie, la comunicazione si collocava in una fase stragiudiziale, nella quale l’azione esecutiva era solo potenziale e non ancora avviata.
L’Autorità ha richiamato l’art. 599 c.p.c., che disciplina il pignoramento di beni in comproprietà. Tale norma prevede l’obbligo di notificare il pignoramento ai comproprietari, ma solo al momento dell’avvio della procedura esecutiva.
Ne consegue che:
Il Garante ha evidenziato che la comunicazione illecita ha prodotto effetti rilevanti:
La gravità risulta accentuata dall’erronea attribuzione di un debito mai contratto.
Ai sensi dell’art. 58, par. 2 GDPR, il Garante ha ingiunto alla società di integrare le procedure interne e disciplinare in modo conforme alla normativa privacy:
Il termine per l’adeguamento è fissato in tre mesi dalla notifica del provvedimento, con obbligo di riscontro documentato.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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