Con una nota del 10 ottobre 2017, il ministero dello Sviluppo economico, rispondendo a un quesito posto da un ufficio del Registro delle imprese, spiega che: mancando il Dpcm che doveva dettare le caratteristiche delle operazioni alternative, la semplificazione (ex art. 2464, comma 4, del codice civile) che prevede, per la costituzione delle Srl, la sostituzione del versamento in denaro con una garanzia è, di fatto, impossibile da applicare.
Si ricorda che la semplificazione prevede che il versamento in denaro dei soci può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del presidente del consiglio dei ministri.
E' impossibile, allo stato attuale, anche utilizzare la modalità alternativa di versamento dei conferimenti previsti dall’articolo 2481-bis del Codice civile, perché fa esplicito richiamo alla disciplina dei conferimenti.
Invece, in tema di prestazioni d’opera e di servizi il comma 6 dell’articolo 2464 del Codice non condiziona a disposizioni attuative per la stipula di polizze o di fideiussioni bancarie.
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