Genitore mantiene da solo figli Azione per rimborso quota

Pubblicato il 16 marzo 2017

Il genitore che abbia integralmente mantenuto i figli, pure per la quota facente carico all'altro genitore, è legittimato ad agire "iure proprio" nei confronti di quest'ultimo per il rimborso di tale ultima quota, anche per il periodo anteriore alla domanda.

Difatti, poiché l'obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione, si ravvisa, nell'indicato comportamento del genitore adempiente, un caso di gestione di affari, produttiva a carico dell'altro genitore degli effetti di cui all'articolo 2031 del Codice civile.

Interessi spettano al genitore con potestà

Per quel che riguarda, poi, gli interessi sul capitale del figlio minore, gli stessi, come frutti dei beni del medesimo, spettano al genitore esercente la potestà, ai sensi dell'articolo 324 del Codice civile.

Va, inoltre, escluso, che il figlio, divenuto maggiorenne, sia legittimato ad agire per il pagamento relativo agli interessi inerenti al periodo antecedente al raggiungimento della maggiore età.

E’ questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 6819 depositata il 15 marzo 2017.

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