Gestione pubblica PA, contributi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004

Pubblicato il 18 agosto 2025

La circolare INPS n. 118 del 12 agosto 2025 si inserisce nel quadro attuativo dell’articolo 1, commi da 131 a 133, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) per semplificare e rendere omogenee le modalità di regolarizzazione dei periodi contributivi anteriori al 2005 per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni iscritti alle gestioni ex INPDAP, con l’obiettivo di considerare assolti gli obblighi contributivi mediante l’invio delle denunce mensili ListaPosPA, senza necessità di dimostrazione del versamento contributivo per i periodi in oggetto.

Ambito di applicazione

Le disposizioni della circolare INPS n. 118/2025 si applicano esclusivamente ai periodi di paga anteriori al 1° gennaio 2005 e interessano le Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Rientrano nel perimetro applicativo, dunque, i dipendenti con posizione assicurativa presso le Casse CPDEL, CPS, CPI e INADEL, gestite dall’INPS. Sono esclusi i soggetti giuridici di natura privata, anche se iscritti alla Gestione pubblica, quali ad esempio enti pubblici economici e IPAB trasformati in fondazioni o associazioni private.

Assolvimento degli obblighi contributivi

Ai sensi dell’articolo 1, comma 131, della legge n. 213/2023, gli obblighi contributivi risultano assolti mediante la trasmissione delle denunce mensili ListaPosPA, anche per i periodi anteriori al 2005.

Questo approccio sostituisce le modalità precedentie consente una più agevole regolarizzazione delle posizioni assicurative. La novità normativa permette, dunque, di superare l’onere probatorio relativo ai versamenti contributivi, ponendo fine alle frequenti difficoltà documentali per periodi remoti.

Inibizione della funzionalità 'Nuova PAssWeb'

L’utilizzo dell’applicativo 'Nuova PAssWeb' per la modifica manuale delle posizioni assicurative non sarà più consentito a decorrere dal 1° ottobre 2025 per i periodi fino al 31 dicembre 2004. L’INPS ha pianificato la sostituzione di tale strumento con un nuovo applicativo che consente la generazione di flussi di denuncia Uniemens/ListaPosPA, parzialmente precompilati. Le denunce mensili dovranno coprire l’intero anno solare per essere valide, con distinzione tra periodi utili e non utili ai fini pensionistici.

Effetti sulle prestazioni già liquidate

L’invio delle denunce mensili può incidere sulle prestazioni già liquidate. Qualora gli imponibili trasmessi risultino differenti da quelli utilizzati per il calcolo originario della pensione, l’INPS potrà procedere alla ricostituzione delle stesse, sia in aumento che in riduzione, nel rispetto dei termini decadenziali previsti. In caso di pensioni definitive, scaduti i termini, sarà avviata l’azione di recupero nei confronti delle amministrazioni datrici di lavoro.

Trattamenti di fine servizio e fine rapporto (TFS/TFR)

Le modifiche degli imponibili retributivi comunicate tramite le nuove denunce mensili potranno riflettersi anche sui trattamenti di fine servizio e fine rapporto. La riliquidazione del TFS/TFR potrà comportare l’emissione di note di debito da parte dell’INPS, qualora si riscontrino somme indebitamente erogate, con recupero secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Controllo di congruità e validazione delle denunce

Per evitare errori materiali nella compilazione delle denunce mensili, l’INPS ha introdotto un controllo automatizzato di congruità. Questo verifica che gli imponibili dichiarati non si discostino oltre il 20% rispetto ai periodi precedenti o successivi. In caso di scostamenti, la denuncia viene temporaneamente bloccata in attesa di verifica da parte delle strutture territoriali.

Prescrizione dei contributi: esclusione dall’ambito

La norma chiarisce che l’istituto della prescrizione non si applica all’attività di sistemazione delle posizioni assicurative tramite denunce mensili.

Pertanto, anche per i periodi risalenti, la regolarizzazione può essere effettuata senza limiti temporali. Resta fermo che il diritto dell’INPS al pagamento della contribuzione resta soggetto alle regole ordinarie sulla prescrizione, ma non preclude l’aggiornamento delle posizioni assicurative.

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