Con la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025, l'INPS definisce le aliquote contributive applicabili ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata per l'anno 2025.
Sono interessate dagli aggiornamenti le contribuzioni dovute per diverse categorie di lavoratori, tra cui collaboratori coordinati e continuativi, magistrati onorari, professionisti e lavoratori sportivi.
Per i collaboratori coordinati e continuativi, l’aliquota contributiva e di computo per il 2025 è confermata al 33% per coloro che risultano iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. A questa percentuale si aggiungono aliquote ulteriori per la copertura di maternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e disoccupazione (DIS-COLL), determinando un contributo totale che può arrivare al 35,03%.
Le aliquote aggiuntive specifiche, rende noto l'INPS con la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025, sono:
Le aliquote sopra indicate si applicano a diverse tipologie di collaboratori, tra cui:
I compensi derivanti da questi rapporti sono soggetti a contribuzione in base alla base imponibile dell'IRPEF e devono essere versati dal committente con scadenza entro il 16 del mese successivo all'erogazione.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota è ridotta al 24%, escludendo le aliquote aggiuntive relative alla DIS-COLL.
Per i magistrati onorari del contingente a esaurimento, le aliquote applicabili sono:
Il Decreto Legislativo n. 36/2021, che ha ridefinito il quadro normativo per il lavoro sportivo, stabilendo obblighi previdenziali per coloro che prestano attività di carattere amministrativo-gestionale e per i collaboratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche. In particolare:
Per i professionisti del settore sportivo dilettantistico, l’aliquota contributiva è pari al 25% IVS, calcolata sul 50% dei compensi imponibili al netto della franchigia di 5.000 euro annui. In aggiunta, è prevista una contribuzione per le prestazioni minori pari all’1,07%, che include:
Nel caso in cui il lavoratore sportivo sia già coperto da altra previdenza obbligatoria, l’aliquota IVS è ridotta al 24%, con lo stesso regime di esenzione fino ai 5.000 euro annui e applicazione del 50% dell’imponibile fino al 2027.
I lavoratori autonomi titolari di Partita IVA, iscritti esclusivamente alla Gestione Separata, sono soggetti a una contribuzione del 25% ai fini previdenziali. A questa si sommano:
Per il 2025, i limiti di reddito per il calcolo della contribuzione sono:
Di conseguenza, fa presente l'INPS con la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025, il contributo minimo annuo varia in base alla categoria di appartenenza e all’aliquota applicata.
Per i collaboratori, la contribuzione è suddivisa tra committente (2/3) e lavoratore (1/3). Il versamento deve avvenire entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, tramite il modello F24.
I professionisti, invece, sono responsabili del proprio versamento contributivo, da effettuare in concomitanza con le scadenze fiscali delle imposte sul reddito.
Categoria Lavorativa |
IVS |
Maternità/Malattia |
DIS-COLL |
ISCRO |
Totale |
Collaboratori e assimilati |
33% |
0,72% |
1,31% |
- |
35,03% |
Magistrati onorari senza altra previdenza |
33% |
2,03% |
- |
- |
35,03% |
Magistrati onorari con altra previdenza |
24% |
2,03% |
- |
- |
26,03% |
Lavoratori sportivi dilettanti |
25% |
2,03% |
- |
- |
27,03% |
Professionisti |
25% |
0,72% |
- |
0,35% |
26,07% |
Professionisti con altra previdenza |
24% |
- |
- |
- |
24% |
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