Gestione separata INPS: ampliamento delle tutele per i professionisti

Pubblicato il 30 settembre 2025

Al via presso la Commissione Lavoro della Camera dei deputati l’esame, in sede referente, della proposta di legge n. 2261, presentata il 19 febbraio 2025 dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) e recante “Disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare”.

L’iniziativa legislativa intende colmare l’asimmetria di tutele sociali che caratterizza i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell’INPS di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 rispetto sia ai lavoratori dipendenti, sia ai professionisti iscritti a casse previdenziali private.

La proposta di legge in esame si compone di 7 articoli.

Finalità generali della proposta di legge

Gli obiettivi della proposta di legge sono i seguenti:

Indennità di maternità

L’articolo 1 della proposta di legge all’esame della Commissione Lavoro della Camera modifica l'art. 64 del D.Lgs n.151/2001, in tema di tutela della maternità delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie e tenute al versamento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introducendo un importo minimo garantito per l'indennità di maternità.

NOTA BENE: Si ricorda che l'indennità di maternità è riconosciuta per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi, a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Si prevede che, per le professioniste iscritte alla Gestione separata l'indennità di maternità non possa comunque essere inferiore al 150% dell’assegno sociale mensile, rivalutato, per ciascuna delle cinque mensilità spettanti.

La misura si applica a condizione della regolarità contributiva nell’anno precedente alla domanda di indennità.

Congedo parentale

L’articolo 2 della proposta di legge integra l’art. 8 della legge 81/2017 che riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e tenuti al versamento della richiamata contribuzione maggiorata (articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) un trattamento economico per congedo parentale, entro i primi 12 anni di vita del bambino, per un periodo di 3 mesi per ciascun genitore e per ulteriori 3 mesi, in alternativa tra loro.

I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 9 mesi.

La novella in esame

Si ricorda, inoltre, che il comma 5 dell'art. della legge n. 81 del 2017, al primo periodo, non oggetto di modifica, prevede che il trattamento economico previsto per il congedo parentale è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno 3 mensilità della già richiamata contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

Malattia e degenza ospedaliera

L’articolo 3 detta una serie di disposizioni in materia di indennità di degenza ospedaliera, malattia e malattia grave, a beneficio dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS.

Più in dettaglio, si prevede che dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della legge:

ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)

L’articolo 4 apporta correzioni alla disciplina dell’ISCRO introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 e successivamente resa strutturale dalla legge di Bilancio 2024.

In primo luogo, si stabilisce che, ai soli fini della fruizione della prestazione, il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata si considera soddisfatto qualora il lavoratore autonomo risulti in regola con i versamenti contributivi nel triennio precedente alla domanda, anche nel caso in cui la formale iscrizione non sia stata ancora perfezionata. Tale modifica – come sottolineato nella Relazione illustrativa – mira a evitare che mere irregolarità formali, a fronte di una piena regolarità contributiva, comportino l’automatica esclusione dal beneficio.

In secondo luogo, viene previsto che possano accedere all’ISCRO anche i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, purché, nei tre anni antecedenti la domanda, non abbiano percepito redditi soggetti a contribuzione né abbiano effettuato versamenti contributivi nelle predette gestioni.

Infine, viene introdotto il principio di non cumulabilità: l’ISCRO non può essere fruita contestualmente ad altre indennità aventi la stessa finalità, erogate da sistemi previdenziali obbligatori diversi. Resta invariata l’attuale esclusione dal beneficio per i titolari di trattamento pensionistico diretto.

Fondo per il welfare dei professionisti

L’articolo 5 istituisce, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, un Fondo autonomo presso la Gestione separata INPS, destinato a finanziare tutte le prestazioni di welfare per i professionisti (maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia, congedo parentale, ISCRO).

Il fondo è finanziato tramite la destinazione allo stesso delle somme derivanti dalle aliquote aggiuntive alla contribuzione previste dalla normativa vigente per i suddetti trattamenti e dovute dai professionisti iscritti alla Gestione separata. Si tratta, nel dettaglio:

Pervista una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, prelevati dagli avanzi della Gestione separata.

Regolamento INPS da emanare entro 60 giorni per le modalità operative.

Comitato di amministrazione

L’articolo 6 della proposta di legge dispone l’Integrazione del Comitato amministratore della Gestione separata con due componenti designati dalle associazioni dei professionisti.

Conclusioni

Vale la pena in conclusione evidenziare l’osservazione parlamentare di chiarire la platea dei destinatari cui si riferiscono le novelle.

Appare necessario specificare se la stessa debba essere riferita all’intera platea degli iscritti ovvero esclusivamente ad alcune categorie di lavoratori autonomi e professionisti, al fine di evitare incertezze interpretative e garantire una corretta applicazione della norma.

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