Gestori della crisi: corso unico da 40 ore per l’iscrizione

Pubblicato il 12 marzo 2026

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi formativi richiesti per l’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi d’impresa, previsto dall’art. 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII).

Con il Pronto Ordini n. 128/2025 del 6 marzo 2026, il Consiglio Nazionale ha risposto a un quesito relativo alla possibilità di acquisire i 40 crediti formativi richiesti per la formazione iniziale attraverso più corsi distinti.

Il chiarimento è rilevante per i professionisti che intendono iscriversi per la prima volta nell’elenco dei gestori della crisi.

Formazione iniziale per l’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 356 CCII, gli iscritti agli ordini professionali degli:

devono aver frequentato un corso di perfezionamento della durata minima di 40 ore.

Il corso deve essere erogato da:

oppure

purché tali enti organizzino il corso in convenzione con un’università.

I programmi formativi devono inoltre essere conformi alle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura per la formazione nella materia della crisi d’impresa e dell’insolvenza, aggiornate al 1° febbraio 2023.

I 40 crediti non possono essere ottenuti con più corsi

Il chiarimento principale fornito dal CNDCEC con Pronto Ordini n. 128/2026 riguarda la modalità di acquisizione della formazione iniziale.

Secondo il Consiglio Nazionale:

Inoltre, l’obbligo formativo deve essere interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione all’elenco dei gestori della crisi.

Pertanto, al momento della presentazione dell’istanza:

Come documentare il requisito formativo

Il Ministero della Giustizia ha chiarito, nelle FAQ aggiornate al 15 ottobre 2025, che il requisito della formazione iniziale deve essere dimostrato mediante:

La documentazione deve indicare in modo puntuale:

Aggiornamento biennale: regime diverso dalla formazione iniziale

Diversa è la disciplina prevista per la formazione continua dei professionisti già iscritti nell’elenco dei gestori della crisi.

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, l’art. 356, comma 2, CCII stabilisce che:

A differenza della formazione iniziale, l’aggiornamento biennale:

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha inoltre stabilito specifici criteri di equipollenza tra formazione specialistica e formazione professionale continua, resi noti con lInformativa n. 48 del 28 marzo 2025.

Tra tali criteri è previsto che i corsi equipollenti abbiano una durata minima di 6 ore.

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