Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi formativi richiesti per l’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi d’impresa, previsto dall’art. 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII).
Con il Pronto Ordini n. 128/2025 del 6 marzo 2026, il Consiglio Nazionale ha risposto a un quesito relativo alla possibilità di acquisire i 40 crediti formativi richiesti per la formazione iniziale attraverso più corsi distinti.
Il chiarimento è rilevante per i professionisti che intendono iscriversi per la prima volta nell’elenco dei gestori della crisi.
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 356 CCII, gli iscritti agli ordini professionali degli:
devono aver frequentato un corso di perfezionamento della durata minima di 40 ore.
Il corso deve essere erogato da:
oppure
purché tali enti organizzino il corso in convenzione con un’università.
I programmi formativi devono inoltre essere conformi alle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura per la formazione nella materia della crisi d’impresa e dell’insolvenza, aggiornate al 1° febbraio 2023.
Il chiarimento principale fornito dal CNDCEC con Pronto Ordini n. 128/2026 riguarda la modalità di acquisizione della formazione iniziale.
Secondo il Consiglio Nazionale:
Pertanto, al momento della presentazione dell’istanza:
Il Ministero della Giustizia ha chiarito, nelle FAQ aggiornate al 15 ottobre 2025, che il requisito della formazione iniziale deve essere dimostrato mediante:
La documentazione deve indicare in modo puntuale:
Diversa è la disciplina prevista per la formazione continua dei professionisti già iscritti nell’elenco dei gestori della crisi.
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, l’art. 356, comma 2, CCII stabilisce che:
A differenza della formazione iniziale, l’aggiornamento biennale:
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha inoltre stabilito specifici criteri di equipollenza tra formazione specialistica e formazione professionale continua, resi noti con l’Informativa n. 48 del 28 marzo 2025.
Tra tali criteri è previsto che i corsi equipollenti abbiano una durata minima di 6 ore.
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