Giornalisti, versamento del contributo aggiuntivo

Pubblicato il 21 settembre 2022

Con il messaggio 19 settembre 2022, n. 3418, l’Istituto Previdenziale fornisce indicazioni per la determinazione del contributo aggiuntivo dell’1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile a carico dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica per l’anno 2022.

L’articolo 3-ter del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l’aliquota aggiuntiva dell’1% è rivolta a tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

La fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% è determinata nel limite retributivo contrattuale del redattore ordinario pari ad euro 46.184,00 annui fino al 30 giugno 2022.

Determinazione e ambito di applicazione

Per la determinazione del limite della prima fascia di retribuzione pensionabile dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica iscritti alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI fino al 30 giugno 2022, l’istituto specifica che:

Flusso UniEmens

Il contributo aggiuntivo dovrà essere calcolato ed esposto nel flusso UniEmens separatamente dagli altri contributi, indicando l’elemento <Contrb1perCento> presente nell’elemento <ContribuzioneAggiuntiva>.

Nell’elemento <ImponibileCtrAgg> dovrà essere indicato l’importo dell’imponibile soggetto a contribuzione aggiuntiva dell’1%.

Restano valide le istruzioni operative dell’INPGI in uso in favore dei rapporti di tipo giornalistico cessati in data antecedente al 1° luglio 2022.

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