Giudicato esterno nei giorni di scadenza dei termini per il ricorso. Deposito?

Pubblicato il 23 novembre 2021

Processo tributario. Come si deve comportare il contribuente/ricorrente nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato in prossimità della scadenza del termine per predisporre ricorso per cassazione? La sentenza può essere utilizzata, comunque, ai fini della decisione?

A tali quesiti ha dato risposta la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 35920 del 22 novembre 2021.

Efficacia del giudicato esterno nel processo tributario

Nella decisione, viene ricordato come secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di cassazione, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto.

Ciò, anche nell’ipotesi in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo.

Deducibilità del giudicato esterno in sede di legittimità

Il giudicato esterno – hanno quindi precisato gli Ermellini - è utilizzabile nel processo tributario per la sua capacità espansiva anche nei casi in cui può incidere su elementi riguardanti più periodi d’imposta e può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché, però, esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione.

Giudicato formato in pendenza del termine per impugnare? Deposito con memoria successiva

Da qui il chiarimento della Cassazione rispetto al caso in cui il giudicato si sia formato nell’imminenza della scadenza del termine per la predisposizione e la spedizione del ricorso per cassazione.

Nella predetta ipotesi – si legge nella decisione - è consentito al ricorrente, che abbia già allegato, con il ricorso per cassazione, la sentenza di merito, priva dell’attestazione di cancelleria sull’avvenuto giudicato, depositare con la memoria successiva la medesima sentenza, munita, stavolta, dell’attestazione di cancelleria.

Occorre, infatti, tenere conto del principio di precauzione, non potendosi imporre al ricorrente di predisporre il ricorso per cassazione negli ultimi giorni utili per l’impugnazione, rischiando così di incorrere nella sanzione processuale della inammissibilità del ricorso per tardività.

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