Giudice torna competente Appello nel merito

Pubblicato il 07 settembre 2016

Il Tribunale, in appello, non può limitarsi ad annullare, senza alcuna statuizione nel merito, la sentenza emessa dal giudice ritenuto incompetente, se poi, per effetto della soppressione di uffici giudiziari, quest’ultimo è tornato ad essere di nuovo competente.

E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso della parte opposta, avverso la pronuncia con cui il Tribunale, in appello, dando atto dell’incompetenza del primo giudice, aveva puramente e semplicemente annullato il decreto ingiuntivo da quest’ultimo emanato, senza decidere nel merito.

Aveva altresì indicato come autorità competente, un determinato Giudice di pace, il cui ufficio era stato poi soppresso, di tal che le sue competenze erano state attribuite nuovamente al Giudice che di fatto aveva emanato il decreto ingiuntivo impugnato.

Economia processuale

Secondo la Cassazione pertanto, nel caso de quo, il Tribunale - chiamato a decidere in sede d’appello sull’efficacia di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice che, ritenuto incompetente al momento dell’emissione, non lo era più al momento della decisione d’appello - avrebbe dovuto applicare la regola ispirata al principio di economia processuale. Regola che impedisce di affermare l’incompetenza di un giudice il quale, per effetto dello ius superveniens, dovrebbe tornare a decidere nuovamente la vicenda.

Sopravvenuta competenza Effetto sanante

Principio, oltretutto, più volte affermato dai giudici di legittimità, secondo cui, in particolare, la sopravvenuta competenza del Giudice per effetto dello ius superveniens, svolge effetti sananti nei confronti della sua originaria incompetenza, la quale non è più idonea ad inficiare la pronuncia emessa da quest’ultimo ed in fase di impugnazione in appello.

Tanto più che il suindicato principio di economia processuale – ribadisce la Corte con ordinanza n. 17651 del 6 settembre 2016 – vieta l’inutile reiterazione di attività processuali, e quindi preclude l’emanazione di un pronuncia che, nel cassare la sentenza emanata da un giudice incompetente, produce l’effetto, come nel caso de quo, di rimettere le parti dinanzi allo stesso giudice divenuto medio tempore competente

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