Giudici di legittimità alle prese con la nullità dell'atto introduttivo

Pubblicato il 25 maggio 2012 In presenza di vizi del procedimento consistenti in un'attività che devia da una regola processuale precisamente delineata dalla legge e che non prevede alcuna discrezionalità in capo all’organo giudicante, la Corte di cassazione può ampliare i propri poteri e conoscere gli atti ed i documenti, anche del primo grado, su cui il ricorso è fondato.

E’ questo il caso della nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto di determinazione dell'oggetto o delle ragioni della domanda; detto vizio, anche se concretizzatosi all'inizio del procedimento, dispiega comunque i suoi effetti su tutte le fasi successive con conseguente attribuzione, al giudice di legittimità, di una cognizione piena anche nel merito e non limitata alla valutazione di logicità e sufficienza della motivazione.

E’ l’importante principio sancito dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con la sentenza n. 8077 del 22 maggio 2012.
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