Domande di intervento doganale per la tutela dei DPI
Pubblicato il 23 luglio 2025
In questo articolo:
- Vantaggi della presentazione delle domande di intervento
- Requisiti per l’attivazione delle misure previste dal Regolamento
- Tipologie di domande
- Invio della richiesta di intervento doganale e numero EORI
- Contenuti richiesti nella richiesta di intervento doganale
- Trasmissione della domanda di intervento (AFA)
- Sospensione della tutela
- Presentazione ex officio
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La circolare n. 17 del 21 luglio 2025 dell’Agenzia delle Dogane tratta degli aspetti procedurali relativi alla presentazione e accoglimento delle domande di intervento doganale a tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), secondo il Regolamento (UE) n. 608/2013.
La circolare si inserisce nel contesto normativo dell’Unione Europea e della legislazione italiana per contrastare la commercializzazione di merci contraffatte o usurpative, che arrecano danni a:
- Titolari di DPI (diritti di proprietà intellettuale);
- Produttori e commercianti onesti;
- Consumatori.
Il regolamento UE 608/2013 stabilisce le norme per il controllo doganale, mentre la normativa italiana rafforza la tutela anche in assenza di domande formali di intervento.
In particolare, la legislazione nazionale assegna alle autorità doganali la responsabilità di contrastare i reati di falsificazione legati alla merce che entra o esce dal territorio dello Stato. A ciò si aggiunge l’obbligo di prevenire e punire qualsiasi violazione amministrativa connessa all’importazione di quantità ridotte di beni che non rispettano le disposizioni vigenti in materia di origine, provenienza, proprietà industriale e diritto d’autore.
Grazie a tali disposizioni interne, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) da parte dell’Agenzia delle Dogane è assicurata indipendentemente dalla presentazione o meno di una richiesta formale di intervento prevista dal Regolamento europeo.
Con la circolare 17/D/2025 si intende offrire un’analisi chiara, strutturata e completa sulle opportunità offerte dall’azione doganale a tutela dei DPI secondo quanto stabilito dal Regolamento UE n. 608/2013, tenendo conto delle modifiche normative apportate a livello comunitario e delle relative decisioni operative adottate dall’Agenzia.
Vantaggi della presentazione delle domande di intervento
Presentare una domanda di intervento doganale (AFA) consente al titolare dei diritti di proprietà intellettuale di collaborare attivamente con le autorità doganali, fornendo informazioni utili per riconoscere i prodotti contraffatti e individuare le spedizioni a rischio.
Attraverso il portale IPEP, i dati vengono condivisi tra le dogane europee, migliorando l'efficacia dei controlli. Il titolare riceve notifiche rapide in caso di blocchi doganali e può richiedere informazioni dettagliate sulle spedizioni sospette, utili per avviare azioni legali o distruggere la merce irregolare.
Requisiti per l’attivazione delle misure previste dal Regolamento
Possono richiedere l’intervento delle autorità doganali a protezione di uno o più diritti di proprietà intellettuale i soggetti elencati nell’articolo 3 del Regolamento UE n. 608/2013.
La protezione può essere attivata in relazione a scambi commerciali che riguardano merci in ingresso o in uscita dall’Unione Europea, dichiarate per regimi doganali come immissione in libera pratica, esportazione, riesportazione o sottoposte a regimi speciali, escludendo quelli destinati a uso finale.
Non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento i beni privi di finalità commerciali contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori.
In questi casi, eventuali controlli per la protezione dei DPI vengono effettuati sulla base della normativa nazionale, che prevede sanzioni penali o amministrative per l’introduzione di prodotti contraffatti nel Paese.
Tipologie di domande
Esistono due tipi di domande di intervento doganale.
- Domanda nazionale: vale solo nel singolo Stato membro dove il diritto è registrato. È possibile presentare più domande separate in diversi Paesi UE.
- Domanda unionale: riguarda diritti registrati a livello europeo (EUIPO) o internazionale (WIPO) e consente di richiedere tutela in uno o più Stati UE con un’unica domanda.
Anche se è possibile presentare sia una domanda unionale che più domande nazionali per lo stesso diritto, è preferibile evitare duplicazioni, per non sovraccaricare le banche dati doganali.
Invio della richiesta di intervento doganale e numero EORI
La richiesta di protezione doganale deve essere trasmessa esclusivamente in formato digitale, utilizzando il portale IPEP, che guida l’utente nella compilazione dei moduli necessari per:
- l’invio di nuove domande di intervento;
- la richiesta di proroga di quelle già attive.
Chi desidera presentare un’AFA (sia titolare dei diritti di proprietà intellettuale sia un suo rappresentante) deve possedere un codice EORI (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici), valido in tutta l’Unione Europea e rilasciato da qualsiasi autorità doganale UE.
Se la richiesta di EORI serve solo per gestire AFA, essa va inviata all’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese dell’Agenzia delle Dogane, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Agenzia e allegando la documentazione necessaria. In questo caso, la domanda va trasmessa via email all’indirizzo: dir.dogane.aeo@pec.adm.gov.it.
Nel caso in cui la domanda venga presentata da un rappresentante, è obbligatorio allegare un mandato che attesti il diritto a presentare la richiesta per conto del titolare del DPI.
Contenuti richiesti nella richiesta di intervento doganale
Per essere efficace, la domanda di intervento deve essere compilata con dati precisi, completi e aggiornati, poiché la qualità delle informazioni inserite influisce direttamente sull’efficacia delle attività di controllo doganale.
La circolare 21/D/2024 ha chiarito che la richiesta deve contenere tutte le informazioni previste dall’articolo 6, paragrafo 3 del Regolamento, corrispondenti ai campi da 1 a 16 del modulo. In caso di omissioni, l’autorità doganale sospende l’esame della domanda e chiede integrazioni che devono essere fornite entro 10 giorni, altrimenti la richiesta verrà respinta.
È inoltre consigliato inserire anche i dati facoltativi (campi 20–27 del modulo), che aiutano a indirizzare con maggiore precisione i controlli. Secondo una direttiva del 2021, le AFA prive di queste informazioni aggiuntive, pur se accettate, potrebbero non garantire una protezione concreta dei diritti.
Un’attenzione particolare va data al campo 10 del modulo, dove il richiedente può scegliere la procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni. Se si opta per questa via, non è necessario rispondere formalmente in caso di sequestro di merce entro i limiti quantitativi previsti.
Sebbene le informazioni inserite nel portale IPEP siano quelle ufficialmente condivise con le autorità europee, è possibile inviare ulteriori documenti all’Ufficio AEO nazionale, come:
- descrizioni dettagliate dei segni distintivi dei prodotti autentici;
- elenchi di soggetti sospetti (black list);
- tratte commerciali a rischio;
- nomi dei distributori ufficiali (white list);
- immagini comparative tra originali e contraffatti.
Tali materiali vengono valutati centralmente e distribuiti agli uffici territoriali per migliorare l’efficacia dei controlli.
Infine, il titolare della domanda (o chi lo rappresenta) è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica dei dati contenuti nell’AFA tramite il portale IPEP.
Trasmissione della domanda di intervento (AFA)
La richiesta di intervento doganale deve essere inoltrata tramite il portale IPEP all’autorità doganale competente.
Per l’Italia, l’ufficio responsabile è l’Ufficio centrale AEO, compliance e grandi imprese della Direzione Dogane, che funge anche da punto di contatto per la cooperazione con le autorità doganali degli altri Stati membri.
In attesa dell’attivazione della firma digitale direttamente sul portale, il modulo AFA deve essere:
- scaricato dal portale;
- firmato (manualmente o con firma digitale);
- inviato via posta elettronica certificata (PEC) a uno dei seguenti indirizzi: dir.dogane.aeo@pec.adm.gov.it oppure dir.dogane.aeo@adm.gov.it.
L’ufficio centrale analizza la richiesta per verificarne completezza, correttezza e attendibilità.
Al termine della valutazione, può decidere di:
- accettare la domanda e attivare la tutela, normalmente per un periodo massimo di un anno;
- richiedere integrazioni;
- oppure rigettarla, se non conforme ai requisiti.
In alcuni casi specifici, la tutela può essere concessa anche per periodi più brevi, ad esempio per supportare una singola azione di controllo.
Sospensione della tutela
La circolare n. 17/D/2025 tratta anche dei casi di sospensione della tutela.
La tutela doganale può essere sospesa in diverse circostanze. In primo luogo, se il titolare della domanda (AFA), una volta informato del blocco della merce sospetta, non si attiva per confermare una possibile violazione del diritto di proprietà intellettuale, ad esempio fornendo una perizia tecnica, l’autorità doganale può sospendere la protezione.
Fa eccezione il caso in cui il titolare abbia optato per la procedura semplificata (prevista per le piccole spedizioni): in questo scenario non è richiesto un intervento diretto da parte sua.
Se invece questa opzione non è stata scelta, il titolare è sempre obbligato a rispondere, anche quando si tratta di beni di scarso valore o quantità ridotte. La Commissione europea e le dogane vigilano attentamente affinché le perizie siano fornite con tempestività, evitando che i controlli risultino inefficaci.
La tutela può anche essere revocata d’ufficio quando si scopre che il diritto oggetto della domanda non è più valido, oppure che il soggetto che ha presentato l’AFA non ha più legittimazione (ad esempio, non rappresenta più il titolare del diritto).
Nel caso di AFA nazionali, la sospensione equivale a una revoca completa della domanda. Al contrario, se si tratta di un’AFA a livello unionale, la sospensione riguarda solo il Paese interessato, mentre la tutela resta attiva negli altri Stati membri indicati nella richiesta.
Per questi motivi, è fondamentale che il titolare o il suo rappresentante verifichi regolarmente l’accuratezza delle informazioni inserite nella domanda e presenti aggiornamenti ogni volta che intervengano cambiamenti.
Presentazione ex officio
La presentazione “ex-officio” si riferisce ai casi in cui l’autorità doganale interviene di propria iniziativa, senza che sia stata precedentemente presentata un’AFA da parte del titolare del diritto.
Quando, durante i controlli, vengono individuati prodotti sospettati di violare diritti di proprietà intellettuale, le dogane possono bloccarli temporaneamente, anche se non esiste ancora una domanda formale.
In queste situazioni, gli operatori doganali, consultando le banche dati sui DPI, identificano i possibili titolari interessati e li informano del fermo. A questo punto, il soggetto contattato ha quattro giorni lavorativi per presentare un’AFA, anche in forma incompleta, cioè con meno dati rispetto al normale.
Se viene inviata una domanda incompleta, la tutela è concessa solo per il tempo necessario a concludere il controllo. Tuttavia, per ottenere la protezione completa (valida per un anno), è necessario integrare la domanda entro 10 giorni lavorativi con tutte le informazioni richieste dal Regolamento.
Solo dopo l’accoglimento della domanda, l’autorità doganale potrà condividere ulteriori dettagli sulla spedizione, come mittente, destinatario o dichiaranti.
Questa procedura permette di attivare rapidamente la tutela, anche in situazioni urgenti, offrendo ai titolari dei diritti un’opportunità di difesa efficace anche quando non avevano precedentemente avviato un’AFA.
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