Accertamento congiunto di INPS e Direzione provinciale del lavoro in relazione alle posizioni dei dipendenti di una medesima società? Giudizi su rapporti contributivi e su sanzioni amministrative autonomi, senza nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica.
Tra la causa relativa al pagamento dei contributi previdenziali e quella concernente l’opposizione avverso le sanzioni amministrative irrogate per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambe presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei connessi rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità.
Difatti, l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato.
Per contro, tra potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come “res inter alios acta”, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto.
E’ sulla scorta di questo assunto che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 20395 del 16 luglio 2021, ha accolto il ricorso promosso dal ministero del Lavoro contro una decisione di merito in cui era stato, invece, ritenuto che tra cause inerenti rapporti contributivi INPS e cause riguardanti sanzioni amministrative ricorresse un nesso di pregiudizialità dipendenza.
Gli Ermellini, nel dettaglio, hanno accolto il motivo con cui il ministero ricorrente aveva denunciato l’erronea applicazione del principio del c.d. giudicato riflesso.
I due giudizi di cui si discuteva erano stati originati dagli stessi fatti, ossia dagli accertamenti effettuati congiuntamente dai funzioni di vigilanza dell'INPS e dal servizio ispezione della DPL in relazione alle posizioni di tre dipendenti di una società.
Trattavasi di uno stesso accertamento dal quale erano scaturite le violazioni formali afferenti le assunzioni dei tre lavoratori, sul presupposto della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato invece che autonomo, a progetto.
Dall’accertamento, ossia, erano derivate le ordinanze ingiunzione della DPL comportanti l'applicazione delle relative sanzioni amministrative e la cartella esattoriale per le violazioni aventi ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali INPS in relazione sempre alla natura subordinata dei suddetti rapporti.
I giudizi instaurati parallelamente dalla società avevano riguardato, l'uno, l'opposizione alle ordinanze ingiunzione e, l’altro, l'opposizione alla cartella esattoriale INPS.
Quest’ultima causa era stata definita con sentenza passata in giudicato in conseguenza della quale la cartella impugnata era stata annullata.
Secondo i giudici di merito, tale decisione costituiva “giudicato riflesso” ed aveva efficacia anche nella causa avente ad oggetto le violazioni amministrative, instaurata nei confronti della DPL.
Da qui il ricorso del ministero del Lavoro, giudicato poi fondato dalla Suprema corte, la quale ha in definitiva ribadito il principio di diritto secondo cui: “L'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi anche contributivi inerenti un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come ‘res inter alios acta', rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto”.
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