Giurisdizione nel giudizio di fallimento di società trasferita all'estero

Pubblicato il 12 ottobre 2009
Con l'ordinanza n. 16633 del 2009, la Cassazione si è pronunciata sul regolamento preventivo di giurisdizione avanzato da una società che riteneva il giudice italiano incompetente per la decisione sul suo fallimento avendo la stessa trasferito la propria sede all'estero, presso altro Paese dell'Ue. In realtà, il trasferimento della sede legale era avvenuto poco prima della presentazione dell'istanza di fallimento. Con lo stesso, inoltre, non si era, di fatto, spostato il centro di interessi dell'impresa. Per la Corte, trattandosi di questione relativa alla dichiarazione di fallimento di un'impresa presente nel territorio comunitario, l'individuazione del giudice competente era da farsi con riferimento al regolamento Ce 1346/2000 che fa capo allo Stato dove è situato il centro di interessi abituale e riconoscibile della società. I giudici di legittimità hanno così spiegato che, nel caso in esame, poiché al trasferimento della sede legale non era seguito un effettivo trasferimento del centro di interessi dell'impresa, era da considerarsi vinta la presunzione secondo cui vi è coincidenza tra sede legale ed effettivo centro di interessi; pertanto, la dichiarazione di fallimento della detta società doveva rimanere al giudice italiano.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Eventi di malattia nei flussi Uniemens: cosa cambia dal 2026

23/10/2025

Via libera al conto Termico 3.0

23/10/2025

Il lavoratore non comunica tempestivamente l’assenza? Licenziato

23/10/2025

Dal Conto Termico 3.0 più incentivi per efficienza e rinnovabili negli edifici

23/10/2025

Legge di Bilancio 2026: accise, affitti brevi e Irpef agricola

23/10/2025

Congresso nazionale commercialisti 2025: tra manovra 2026, IA e riforme per il futuro

23/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy