Giurisdizione nel giudizio di fallimento di società trasferita all'estero

Pubblicato il 12 ottobre 2009
Con l'ordinanza n. 16633 del 2009, la Cassazione si è pronunciata sul regolamento preventivo di giurisdizione avanzato da una società che riteneva il giudice italiano incompetente per la decisione sul suo fallimento avendo la stessa trasferito la propria sede all'estero, presso altro Paese dell'Ue. In realtà, il trasferimento della sede legale era avvenuto poco prima della presentazione dell'istanza di fallimento. Con lo stesso, inoltre, non si era, di fatto, spostato il centro di interessi dell'impresa. Per la Corte, trattandosi di questione relativa alla dichiarazione di fallimento di un'impresa presente nel territorio comunitario, l'individuazione del giudice competente era da farsi con riferimento al regolamento Ce 1346/2000 che fa capo allo Stato dove è situato il centro di interessi abituale e riconoscibile della società. I giudici di legittimità hanno così spiegato che, nel caso in esame, poiché al trasferimento della sede legale non era seguito un effettivo trasferimento del centro di interessi dell'impresa, era da considerarsi vinta la presunzione secondo cui vi è coincidenza tra sede legale ed effettivo centro di interessi; pertanto, la dichiarazione di fallimento della detta società doveva rimanere al giudice italiano.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy