Giustizia amministrativa. Possibilità di sanare l'omessa indicazione di Pec e Fax

Pubblicato il 20 ottobre 2011 Il Segretariato generale della giustizia amministrativa, con circolare del 18 ottobre 2011, nell'illustrare le novità introdotte dal Decreto legge n. 98/2011 in materia di contributo unificato, ha precisato che la mancata indicazione, da parte dell'avvocato, dell'indirizzo di Pec e fax nel proprio atto introduttivo non comporta, necessariamente, l'automatica applicazione della sanzione del raddoppio del contributo unificato.

L'Ufficio giudiziario potrà, infatti, invitare l'interessato alla regolarizzazione degli atti consentendogli di sanare l'omissione a mezzo del deposito in giudizio di un atto che rechi l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e del fax.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy