Giustizia amministrativa. Possibilità di sanare l'omessa indicazione di Pec e Fax

Pubblicato il 20 ottobre 2011 Il Segretariato generale della giustizia amministrativa, con circolare del 18 ottobre 2011, nell'illustrare le novità introdotte dal Decreto legge n. 98/2011 in materia di contributo unificato, ha precisato che la mancata indicazione, da parte dell'avvocato, dell'indirizzo di Pec e fax nel proprio atto introduttivo non comporta, necessariamente, l'automatica applicazione della sanzione del raddoppio del contributo unificato.

L'Ufficio giudiziario potrà, infatti, invitare l'interessato alla regolarizzazione degli atti consentendogli di sanare l'omissione a mezzo del deposito in giudizio di un atto che rechi l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e del fax.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Volontariato e formazione: novità dal ministero del lavoro

27/10/2025

Modello 770 e CU 2025 redditi esenti: scadenza 31 ottobre e istruzioni operative

27/10/2025

Dividendi, IVA e marchi: cosa cambia con la LdB 2026

27/10/2025

Magistrati ordinari: nuovo bando di concorso per 450 posti

27/10/2025

Riduzione contributiva nel settore edile per il 2025 confermata all’11,50%

27/10/2025

CNDCEC, presentata la terza guida operativa sull’intelligenza artificiale

27/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy