Gli errori del legale non ricadano sull'assistito

Pubblicato il 11 settembre 2009
Con sentenza n. 35149 del 10 settembre 2009, la Cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un uomo, accusato per maltrattamenti nei confronti dei familiari, che si era opposto avverso la decisione con cui la Corte d'appello aveva considerato inammissibile, in quanto non corredato da motivi, il ricorso presentato personalmente dall'imputato. L'uomo si era opposto alla decisione denunciando l'erroneo mancato riconoscimento di una situazione di caso fortuito o di forza maggiore in relazione alla domanda dallo stesso presentata per la remissione in termini spiegando che questa omissione discendeva dal comportamento negligente del precedente difensore di fiducia che non si era attivato nei termini previsti. La Corte di legittimità ha ritenuto fondate le asserzioni dell'imputato e, non condividendo quella parte della giurisprudenza che fa ricadere sul cliente qualunque errore del difensore, ha precisato che “se è vero che incombe all'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito ma non può intendersi che egli, nell'effettuare la scelta del difensore, verifichi previamente la sua padronanza di ordinarie regole di diritto che dovrebbero costituire bagaglio tecnico di qualsiasi soggetto legittimato alla professione forense attraverso il superamento dell'esame di Stato”. Secondo la Corte, quindi, è giusto che, nel caso di specie, il giudice conceda la restituzione in termini al ricorrente, non potendo far ricadere su quest'ultimo gli errori del legale che non conosceva la procedura.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Volontariato e formazione: novità dal ministero del lavoro

27/10/2025

Modello 770 e CU 2025 redditi esenti: scadenza 31 ottobre e istruzioni operative

27/10/2025

Dividendi, IVA e marchi: cosa cambia con la LdB 2026

27/10/2025

Magistrati ordinari: nuovo bando di concorso per 450 posti

27/10/2025

Riduzione contributiva nel settore edile per il 2025 confermata all’11,50%

27/10/2025

CNDCEC, presentata la terza guida operativa sull’intelligenza artificiale

27/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy