Gli eventi a carattere eccezionale possono allungare i termini per i ricorsi o gli appelli

Pubblicato il 24 agosto 2010

Con sentenza n. 18808 del 20 agosto 2010, la Corte di Cassazione ha precisato che in caso di irregolare funzionamento degli uffici finanziari slittano anche i termini processuali. Cioè, è concessa al Fisco la possibilità di richiedere una sospensione dei termini concessi dalla legge per presentare ricorso o appello a causa del malfunzionamento degli uffici delle Entrate.

Chiaramente, i disservizi in questione devono essere imputati ad eventi cosiddetti “a carattere eccezionale”, che proprio per la loro natura straordinaria danno maggiore flessibilità all’Amministrazione finanziaria. La regola da seguire, secondo i Supremi giudici, è in questi casi quella secondo cui: “la proroga dei termini tributari per l'ipotesi di mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari a causa di eventi di carattere eccezionale, prevista dagli artt. 1 e 3 del dl 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770 è riferita a tutti i termini, sia sostanziali sia processuali, a favore sia dell'Ufficio sia del contribuente”.

Con la sentenza in oggetto, la Corte ha accolto il ricorso del Fisco, che aveva tardato a notificare l'appello per via di un malfunzionamento dell'ufficio competente, dovuto a cause di forza maggiore. L’Amministrazione finanziaria, per tali ragioni, aveva invocato la sospensione dei termini non solo con riferimento alla fase di accertamento ma anche a quella processuale. Il dubbio che permane è quello riguardante la definizione di causa di forza maggiore. Non esiste al riguardo una definizione legislativa. Si tratta, infatti, di un concetto labile, che nel tempo ha richiesto numerosi interventi giuridici che hanno portato a diverse interpretazioni, proprio al fine di vedere in qual caso la “causa di forza maggiore” possa giustificare l’inerzia dell’ufficio.

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