Gratuito patrocinio compensabile con imposte

Pubblicato il 16 dicembre 2015

Di seguito alcuni emendamenti alla Legge di Stabilità 2016 approvati dalla commissione Bilancio della Camera alla data del 15 dicembre 2015 e di interesse per il settore Giustizia.

Queste modifiche, passato il vaglio della commissione, dovranno essere sottoposte al voto dell’Aula.

Avvocati: compensazione dei crediti verso lo Stato con imposte e contributi

In primo luogo, è stata approvata una proposta emendativa che consente, a partire dal 2016, agli avvocati che vantino crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato (compresi i crediti per gratuito patrocinio), di compensare tali somme, anche parzialmente, con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali. La compensazione viene consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui e purché non sia stata proposta opposizione al decreto di pagamento.

Credito d’imposta per negoziazioni: “strutturale” e non più sperimentale

Tra le altre modifiche, si segnala anche l’introduzione di una previsione che rende strutturale, invece che sperimentale, il bonus del credito d’imposta pari a 250 euro per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita per la risoluzione stragiudiziale delle controversie; questo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e a decorrere dal 2016.

Decreto di pagamento delle spese di giustizia

Altro emendamento riguarda il decreto di pagamento dell'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, prevedendo che lo stesso venga emanato dal giudice contestualmente al provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta.

Proroga giudici di pace

Approvata anche una modifica alla disposizione Stabilità che proroga fino al 31 maggio 2016 l’esercizio delle funzioni dei giudici onorari e dei giudici di pace il cui mandato scade a fine 2015.

Con l’emendamento, la proroga nelle funzioni fino al 31 maggio 2016 viene estesa ai giudici di pace il cui mandato scade tra il 1° gennaio 2016 e il 31 maggio 2016.

Legge Pinto e rimedi preventivi

Tra gli altri emendamenti, si segnala anche la previsione di una modifica delle disposizioni che intervengono sulla Legge Pinto subordinando il diritto a percepire l’indennizzo da irragionevole durata del processo all’esperimento di rimedi preventivi.

La modifica approvata dalla commissione Bilancio, per quanto riguarda i citati rimedi preventivi da esperire nell’ambito del processo civile, estende le modalità semplificate di decisione previste dall’articolo 281-sexies del Codice di procedura civile, alle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale.

Anche nelle cause di competenza del tribunale in composizione collegiale, quindi, il rimedio preventivo da esperire per mantenere il diritto all’eventuale equo indennizzo consisterà nel proporre, sei mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata, l’istanza di decisione a seguito di trattazione orale.

Anf: intervento sulla Legge Pinto censurabile dall’Europa

Ed è proprio l’intervento con cui la Legge Stabilità 2016 interviene a modificare la Legge Pinto a non convincere gli avvocati dell’Associazione nazionale forense (Anf) che, a mezzo del segretario, Luigi Pansini, evidenziano come lo stesso “non potrà che essere censurato dall’Europa”.

Secondo Pansini, in particolare, “rendere, come si intenderebbe fare attraverso la Legge di Stabilità, più difficile l’accesso all’indennizzo per la palese difficoltà di rispettare i parametri relativi alla durata del processo, non farà altro che aggiungere altre condanne della Corte europea dei Diritti dell’Uomo a quelle 5.000 che l’Italia ha accumulato per violazione dell’art. 6 in relazione alla durata dei procedimenti”.

Da qui l’invito ai deputati a correggere la norma, e a prevedere, piuttosto, un rafforzamento degli strumenti “per dare a cittadini e imprese una giustizia equa e rapida”.

 

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