Gratuito patrocinio. La revoca ha efficacia retroattiva

Pubblicato il 04 gennaio 2013 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 65 del 3 gennaio 2013 – la revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ha effetti retroattivi ripristinando l’obbligo, per la parte istante, di dover sostenere in prima persona tutti gli esborsi connessi alla sua difesa fin dall'inizio del giudizio.

Determinanti, in tale contesto, le variazioni intervenute nel reddito del soggetto beneficiario nel corso del processo.
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