I provvedimenti adottati dalla Commissione istituita presso la Commissione tributaria che dispongono il rigetto o la revoca dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio sono impugnabili, dinanzi al giudice civile, attraverso lo strumento dell’opposizione.
Con la sentenza n. 20929 del 23 luglio 2025, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sono intervenute per dirimere un contrasto interpretativo in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, chiarendo quale sia il rimedio esperibile contro la revoca del beneficio di ammissione disposta dalla Commissione competente.
Un contribuente, inizialmente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si era visto revocare il beneficio per presunti requisiti reddituali mancanti. Dopo una prima opposizione accolta, la Commissione ha riesaminato d’ufficio il caso confermando la revoca. È seguito ricorso per cassazione per vizi di competenza, violazione di legge e omesso esame di fatti rilevanti.
In considerazione della mancanza di una disciplina espressa nel D.P.R. n. 115/2002 per il caso di revoca dell’ammissione al patrocinio nel processo tributario, la Seconda Sezione civile ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, ponendo il seguente quesito:
Le Sezioni Unite, con motivazione ampia e articolata, hanno chiarito che:
In particolare, l’art. 137 del D.P.R. n. 115/2002 richiama solo le disposizioni generali (Titolo I) e quelle specifiche per il processo civile e tributario (Titolo IV), escludendo ogni rinvio alle norme dettate per il processo penale (Titolo II), comprese quelle che prevedono il ricorso al Presidente del tribunale ai sensi dell’art. 99.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione
Sulla base di tali premesse, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto erroneamente proposto in luogo dell’opposizione di cui all’art. 170, che avrebbe dovuto essere presentata al giudice civile entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
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