Gratuito patrocinio: compenso sulla base del risarcimento liquidato

Pubblicato il 19 marzo 2019

La Cassazione ha confermato una liquidazione operata in sede di merito per quanto riguarda il compenso riconosciuto al difensore di una parte ammessa al gratuito patronicio in un giudizio di risarcimento danni.

Nel dettaglio, i giudici di appello avevano ridotto della metà il compenso da riconoscere al difensore, quantificandolo in base alla limitata complessità dell’attività svolta e delle questioni dibattute, nonchè sulla base delle somme liquidate in sentenza a titolo di risarcimento del danno; in particolare, avevano ritenuto che il compenso stesso non dovesse essere vincolato all’importo richiesto in domanda.

Onorario può non corrispondere a quanto liquidato in sentenza

Nella sentenza n. 7560 del 18 marzo 2019, gli Ermellini - rigettando il ricorso promosso dall'avvocato che contestava la menzionata liquidazione - hanno condiviso l’affermazione contenuta nella decisione di merito secondo cui il compenso liquidato a norma dell’articolo 82 del DPR n. 155/2002 non deve necessariamente corrispondere a quanto liquidato in sentenza a favore dell’Erario, potendo, eventualmente, il difensore, censurare solo l’errata applicazione delle disposizioni del menzionato DPR.

Sì a compenso dimezzato

L’importo riconosciuto all’avvocato ricorrente, nella specie, è stato ritenuto come "correttamente quantificato" sulla base dell’ammontare del risarcimento liquidato in sentenza, di gran lunga inferiore a quello oggetto della domanda.

Questo, in un giudizio caratterizzato da una limitata complessità sia dell’attività svolta che delle questioni dibattute: la causa, infatti, era finalizzata solo a determinare l’entità del danno, in quanto, sull’an, era già intervenuto il giudicato penale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Forze di polizia e riscatto contributivo: dall'Inps una guida alle nuove regole

23/03/2026

INPS: CIS per la consultazione delle integrazioni salariali

23/03/2026

Riforma della disabilità: riaperte le domande fino al 31 marzo

23/03/2026

Reddito di cittadinanza, indebita percezione: sì al carcere da 2 a 6 anni

23/03/2026

Regime impatriati: ok a smart working con datore estero e bonus figli al 40%

23/03/2026

Ambasciate e consolati: nuove regole per la gestione del lavoro nel triennio 2026–2028

23/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy