Green pass, rientro immediato se in possesso della certificazione

Pubblicato il 03 marzo 2022

Come noto, il lavoratore che non è in possesso del green pass, ossia la cd. “certificazione verde”, non potrà prestare la propria attività lavorativa. Tuttavia, laddove il dipendente stesso entri in possesso del documento, il datore di lavoro può disporre il rientro immediato nel luogo di lavoro. Ciò è possibile purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione.

La norma è stata inserita in fase di conversione in legge del Decreto n. 1 del 7 gennaio 2022, che interviene sull’art. 9-septies, co. 7, del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021.

Lavoratore senza green pass, stop alla prestazione lavorativa

In base alle norme in vigore, i lavoratori senza green pass, base o rafforzato a seconda dei casi, non possono accedere al luogo di lavoro e vengono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, ma senza retribuzione o altro compenso o emolumento per il periodo di assenza.

Dopo il quinto giorno, l’azienda li può sospendere e rimpiazzare tramite un contratto di sostituzione, rinnovabile, della durata massima di 10 giorni lavorativi. La sospensione ha durata pari al contratto.

Lavoratore senza green pass, quando è possibile il rientro?

Ora, con la conversione in legge del D.L. n. 1/2022 è stato precisato che qualora il lavoratore ottenga il green pass, il dipendente ha diritto a rientrare subito in azienda. Tale diritto, però, è limitato dall’eventuale contratto di sostituzione già sottoscritto.

Si ricorda, infine, che in base alle disposizioni vigenti, fino al 31 marzo 2022 è richiesto il green pass base alla generalità dei lavoratori del settore privato (al netto delle categorie per cui vige l’obbligo vaccinale a prescindere dall’età), mentre per gli ultracinquantenni, e fino al 15 giugno, è necessario avere il green pass rafforzato.

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