Guida con alcool e droga. Sospensione della patente raddoppiata se l'auto è altrui

Pubblicato il 09 aprile 2015 Con sentenza n. 14169 depositata il 8 aprile 2015, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, ha parzialmente annullato la pronuncia con cui il Tribunale aveva condannato il conducente di una autovettura per la contravvenzione di cui all’art. 187 comma 8 codice della strada, per essersi egli rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Con la pronuncia impugnata era stata altresì disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente per un anno.

Avverso quest’ultima statuizione, lamentava il Procuratore ricorrente come il Giudice di prime cure avesse omesso di raddoppiare la sanzione accessoria, posto che il veicolo in questione era risultato appartenere a soggetto diverso dal conducente.

Sul punto la Cassazione, ritenendo fondato detto motivo di censura, ha affermato che in caso di condanna per il reato ex art. 187 comma 8 c.d.s. (come nel caso di specie) la sospensione della patente di guida deve essere raddoppiata, data l’impossibilità di disporre la confisca dei veicolo - alla cui guida si trovi colui che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti sanitari ex art. 187 commi 2, 2bis, 3 e 4 - in quanto appartenete a soggetto estraneo al reato.

In tal senso – ha proseguito la Corte – depone, oltre alla medesima ratio (non essendo giustificabile un diverso trattamento per lo stesso reato di “rifiuto”), anche la chiara lettera dell’art. 186 comma 7 c.d.s., secondo periodo (cui integralmente rimanda l’art. 187, comma 8 c.d.s. per quanto attiene alle sanzioni previste), ove dispone che alla pronuncia di condanna per detto reato, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e della confisca del veicolo, con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2 lett. C), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

E’ dunque fuori dubbio che tra le modalità di applicazione della sospensione della patente di guida, come appunto dettate dall’art. 186 comma 2 lett. C) c.d.s., deve includersi l’eventuale raddoppio della durata di detta sanzione accessoria, irrogata dal giudice penale, in alternativa alla confisca del veicolo.
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