Ha rilievo penale anche il possesso di nuove droghe

Pubblicato il 12 aprile 2011 La Cassazione, con sentenza n. 14431 depositata l'11 aprile 2011, ha rigettato il ricorso presentato da un uomo a cui era stata convalidata la misura cautelare della custodia in carcere in quanto colto nell'illecita detenzione di due involucri di sostanza stupefacente destinata alla vendita o cessione a terzi.

L'uomo si era opposto alla misura in quanto dai rilievi chimici effettuati sulla sostanza da lui detenuta era emerso che si trattava di “monoacetilmorfina”, un composto di eroina e morfina non espressamente incluso nella Tabella di legge contenuta nel Testo unico sugli stupefacenti.

I giudici di legittimità hanno ritenuto di alcuna rilevanza tale assunto in quanto, ai fini dell'inquadramento della sostanza fra quelle in tabella bisognava comunque rifarsi alla classe generale di riferimento. Nella specie, infatti, la monoacetilmorfina era null'altro che una “tappa intermedia tra morfina ed eroina” diretta discendente della morfina; sostanza a cui poteva essere attribuito ”senza incorrere in alcuna ipotesi di analogia in malam partem e nel rispetto del principio di tassatività, rilievo penale alla sua detenzione per illeciti fini di vendita”.

Per la Corte, infatti, “il procedimento tabellare contiene un canone applicativo che può ritenersi di riserva, il cui valore normativo (come elemento del precetto penale) – ai fini del rispetto del principio di tassatività della fattispecie incriminatrice ex art. 73 L.S. - non è discutibile, atteso l'esplicito rinvio del combinato disposto degli articoli 73 e 14 L.S. ai contenuti “inclusivi” delle tabelle delle sostanze stupefacenti. Canone di riserva che impedisce un continuo aggiornamento degli elenchi tabellari ogni volta che si scopra la presenza sul mercato di sostanze in senso lato “nuove”, perché non inserite nella catalogazione”.
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