Home banking. No al risarcimento per uso indebito

Pubblicato il 01 agosto 2019

Non deve essere risarcito il danno al cliente in caso di utilizzo indebito dell’home banking da parte di un collaboratore di un’azienda, autorizzato ad operare bonifici.

Con ordinanza n. 20639 del 31 luglio 2019, la Corte di cassazione, sezione prima civile, non ha accolto il ricorso presentato da una Srl che lamentava l’inadempienza della banca per non aver effettuato le comunicazioni riguardanti l’effettuazione di bonifici elettronici in uscita per un quarto di milione di euro, non giustificati da fatture, da parte di un collaboratore autorizzato ad effettuare tali operazioni ed in possesso dei relativi codici di identificazione.

I giudici civili, in merito all’accusa sollevata dalla società alla banca di non aver effettuato l’obbligo di segnalazione previsto dall’allora legge 197/1991, affermano che la banca è tenuta agli obblighi di segnalazione per prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio ma da ciò non deriva alcun obbligo di avvisare il cliente dello svolgimento di operazioni e “tantomeno di un obbligo di avvertimento al proprio cliente autore delle rimesse seguite da prelievo in contanti da parte del beneficiario”.

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