I cartelloni pubblicitari non pagano la Tosap

Pubblicato il 12 gennaio 2010 La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 105 dell’8 gennaio 2010, ha chiarito che per la pubblicità sui cartelloni stradali la società non paga la tassa di occupazione del suolo pubblico (Tosap), ma solo l’imposta sulla pubblicità. I giudici hanno sancito che l’imposta sulla pubblicità deve essere versata non solo per il messaggio propagandistico che viene diffuso tramite il cartellone, ma anche perché “gli impianti pubblicitari o per pubbliche affissioni occupano necessariamente una parte di suolo pubblico”. La situazione non cambia anche nel caso in cui l’imposta sulla pubblicità non sia versata tempestivamente e sia riscossa con procedure coattive. Anche in tali circostanze, la Tosap è destinata ad essere “compresa ed assorbita nell’imposta sulla pubblicità”. Di fatto, cioè, non vi è ragione che questa situazione di diritto muti anche se l’applicazione dell’imposta avviene con atti d’ufficio e non su denuncia del contribuente.
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