I corsi di formazione per i mediatori professionisti sono esenti da Iva

Pubblicato il 19 aprile 2011 Alla richiesta di chiarimento formulata dalla presidente di un ordine forense in merito al corretto trattamento fiscale – ai fini Iva – da applicare alle quote di iscrizione all'attività formativa per mediatori professionisti svolta da una camera arbitrale e di conciliazione iscritta nel registro degli enti abilitati a svolgere tale attività (Decreto del ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222), ha risposto l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 47 del 18 aprile 2011.

In particolare, l’istante aveva chiesto se le quote di iscrizione ai corsi di formazione per mediatori dovessero essere assoggettati ad Iva ordinaria (20%) oppure se rientranti nel regime di esenzione di cui all’articolo 10 primo comma, n. 20), del D.P.R. n. 633/72.

Si ricorda che tale disposizione normativa prevede l’esenzione ai fini Iva per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere; per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, a condizione che si verifichino due requisiti: uno oggettivo, riguardante il carattere educativo o didattico delle prestazioni e uno soggettivo, concernente la figura del prestatore, che deve essere un istituto o scuola riconosciuti da pubbliche amministrazioni, oppure una Onlus.

Riferendosi al caso di specie, l’Agenzia ritiene che i suddetti requisiti siano soddisfatti. In particolare, anche il requisito del riconoscimento è da considerarsi realizzato, trattandosi di corsi autorizzati dal ministero della Giustizia e, dunque, assoggettati alla attività di controllo e vigilanza del Dicastero. Di qui, la conclusione che i proventi derivanti dallo svolgimento dei corsi in esame fruiscono del trattamento di esenzione dall'Iva disposto dal richiamato art. 10, Dpr n. 633/72.
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