I crediti Ici del Comune godono del privilegio generale sui mobili del fallito

Pubblicato il 18 maggio 2010
Con sentenza depositata lo scorso 17 maggio, la n. 11930, le Sezioni unite civili di Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dal curatore del fallimento di una Srl avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto che l'Ente comunale, in virtù dei crediti Ici vantati nei confronti della fallita, venisse ammesso al passivo come creditore privilegiato.

Con un'interpretazione estensiva delle norme del Codice civile in materia, le Sezioni unite hanno spiegato che il privilegio generale sui mobili istituito dall'articolo 2752, Codice civile, sui crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale, “deve essere riconosciuto anche per i crediti dei comuni relativi all'imposta comunale sugli immobili (Ici) introdotta dal Decreto legislativo 504 del 1992, pur se successiva e quindi non compresa tra i tributi contemplati dal Regio decreto n. 1175/1931”.

Del resto – spiegano i giudici di legittimità – questa norma, “fin dal suo testo iniziale fu strutturata in modo da non rivolgersi ad una legge specifica istitutiva della singola imposta – tanto meno coincidente con il solo T.U. Del 1931 – ma intese rinviare all'atto astrattamente generatore dell'imposizione nella sua lata eccezione onde consentire, come puntualmente rilevato nella sentenza impugnata, l'aggregazione successiva di norme ulteriori in ragione della materia considerata”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Metalmeccanica pmi Confapi. Minimi trasferta e reperibilità

24/06/2025

CCNL Metalmeccanica pmi Confapi - Verbale di accordo del 19/6/2025

24/06/2025

Lavoratori agricoli: retribuzioni medie giornaliere per il 2025

24/06/2025

Quattordicesima 2025 ai pensionati: erogazione automatica o su domanda

24/06/2025

PEC amministratori 2025: nessuna scadenza, caos normativo e attesa proroga

24/06/2025

Bonus ZES Unica: quando si definisce la dimensione aziendale?

24/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy