I crediti Ici del Comune godono del privilegio generale sui mobili del fallito

Pubblicato il 18 maggio 2010
Con sentenza depositata lo scorso 17 maggio, la n. 11930, le Sezioni unite civili di Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dal curatore del fallimento di una Srl avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto che l'Ente comunale, in virtù dei crediti Ici vantati nei confronti della fallita, venisse ammesso al passivo come creditore privilegiato.

Con un'interpretazione estensiva delle norme del Codice civile in materia, le Sezioni unite hanno spiegato che il privilegio generale sui mobili istituito dall'articolo 2752, Codice civile, sui crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale, “deve essere riconosciuto anche per i crediti dei comuni relativi all'imposta comunale sugli immobili (Ici) introdotta dal Decreto legislativo 504 del 1992, pur se successiva e quindi non compresa tra i tributi contemplati dal Regio decreto n. 1175/1931”.

Del resto – spiegano i giudici di legittimità – questa norma, “fin dal suo testo iniziale fu strutturata in modo da non rivolgersi ad una legge specifica istitutiva della singola imposta – tanto meno coincidente con il solo T.U. Del 1931 – ma intese rinviare all'atto astrattamente generatore dell'imposizione nella sua lata eccezione onde consentire, come puntualmente rilevato nella sentenza impugnata, l'aggregazione successiva di norme ulteriori in ragione della materia considerata”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Pensionati all'estero: attestazioni di esistenza in vita entro il 18 luglio

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy