Docenti scolastici e universitari: quali percorsi formativi per la sicurezza sul lavoro?

Pubblicato il 30 settembre 2025

L’Università degli Studi di Udine ha chiesto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro di chiarire a quali percorsi formativi debbano accedere i docenti (scuole e Università), con particolare riferimento alla possibilità che il personale non esposto a rischio medio o alto frequenti i corsi per rischio basso, fermo restando che contenuti e durata della formazione devono sempre discendere dall’esito della valutazione dei rischi (DVR) effettuata dal datore di lavoro.

L’Interpello n. 1/2025 si colloca nell'ambito del nuovo quadro regolatorio dettato dall’Accordo Stato‑Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, che:

Quesito posto

L’Università degli Studi di Udine ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito ai: “percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e al personale docente delle università, fissati dall’art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato Regioni in vigore (Accordi Stato Regioni 21.12.2011 G.U. Serie Generale n.8 del 11.01.2012 e 07.07.2016 – G.U. 193 del 19.08.2016)”.

In particolare, viene chiesto di chiarire se, per il personale docente che non svolge mansioni tali da esporlo a rischio medio o alto, sia possibile frequentare i corsi individuati per il rischio basso, restando inteso che contenuti e durata della formazione sono subordinati alla valutazione dei rischi del datore di lavoro.

Quadro normativo richiamato

Art. 37, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008

Il datore di lavoro assicura una formazione sufficiente e adeguata, con riferimento ai rischi delle mansioni, ai possibili danni e alle misure/procedure di prevenzione e protezione proprie del settore/comparto.

Accordo Stato‑Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025

Classificazione ATECO 2007 – Allegato IV (Accordo 59/CSR/2025)

Il settore Istruzione (Sezione P, codice 85) è classificato a rischio medio, con conseguente durata minima della formazione specifica pari ad almeno 8 ore in via generale.

Accordo 25 luglio 2012 – Linee applicative (Rep. atti n. 153/CSR)

Chiarisce il principio generale per cui, ove in azienda esistano soggetti non esposti alle medesime condizioni di rischio, la “classificazione” dei lavoratori può basarsi sulle attività concretamente svolte e sulle risultanze del DVR (es.: addetti d’ufficio o lavoratori che non frequentano reparti produttivi possono essere considerati rischio basso anche in settori a diverso inquadramento ATECO).

Interpello n. 11 del 24 ottobre 2013

La formazione, che deve essere “sufficiente e adeguata”, va riferita all’effettiva mansione considerata in sede di DVR; la durata può prescindere dal codice ATECO dell’azienda.

Valutazioni della Commissione

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ritiene che il personale docente che – sulla base della valutazione dei rischi aziendali effettuata dal datore di lavoro – svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza progettati per la categoria di rischio basso.

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