TFS statali, un anno al legislatore per superare differimento e rate

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Il sistema che prevede il pagamento differito e rateizzato del trattamento di fine servizio (TFS) per i dipendenti pubblici continua a sollevare dubbi di compatibilità con il principio della giusta retribuzione, che riguarda non solo l’ammontare ma anche la tempestività dell’erogazione.

Tuttavia, l’eliminazione immediata di tali meccanismi comporterebbe un impatto significativo sui conti pubblici.

Per questo motivo, la Consulta richiama la necessità di un intervento legislativo graduale volto a riportare i tempi di pagamento entro una fisiologica scansione temporale.

TFS dei dipendenti pubblici: rinviata al 2027 la decisione su differimento e rateizzazione  

La nuova ordinanza della Corte costituzionale sul pagamento del TFS  

Con ordinanza n. 25 depositata il 5 marzo 2026, la Corte costituzionale torna ad affrontare il tema del pagamento differito e rateizzato del trattamento di fine servizio (TFS) spettante ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio.

La questione era stata sollevata da diversi giudici amministrativi, chiamati a decidere su ricorsi promossi da ex dipendenti pubblici che chiedevano la corresponsione immediata del trattamento.

Pur riconoscendo ancora una volta i profili di criticità costituzionale della disciplina vigente, la Consulta ha ritenuto di non intervenire immediatamente con una pronuncia demolitoria, rinviando la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale all’udienza del 14 gennaio 2027, al fine di consentire al legislatore di programmare una riforma della materia.

Il quadro normativo sul pagamento del TFS dei dipendenti pubblici  

Differimento della liquidazione del TFS  

La disciplina oggetto di esame trova il suo fondamento nell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, che ha introdotto un sistema di pagamento differito del trattamento di fine servizio spettante ai dipendenti pubblici.

In base a tale disposizione, quando il lavoratore cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio, il TFS non viene corrisposto immediatamente. La norma prevede infatti che la liquidazione della prestazione avvenga decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, mentre l’ente erogatore dispone di ulteriori tre mesi per procedere al pagamento dell’importo spettante.

Su questo assetto normativo è intervenuto, più di recente, il legislatore con la legge di bilancio per il 2026, che ha previsto una riduzione del termine di liquidazione. A partire dai lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027, il periodo di attesa per la liquidazione del TFS passerà infatti da dodici a nove mesi, fermo restando il successivo termine trimestrale per la corresponsione delle somme.

Rateizzazione degli importi più elevati  

Accanto al differimento del pagamento, la normativa prevede anche un ulteriore meccanismo di dilazione legato all’importo complessivo del trattamento spettante.

Il sistema è disciplinato dall’art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, che introduce una rateizzazione del TFS nei casi in cui la prestazione superi determinate soglie.

In particolare, la normativa stabilisce che il trattamento venga corrisposto:

  • in un’unica soluzione quando l’importo complessivo non supera 50.000 euro;
  • in due rate annuali quando l’importo è compreso tra 50.000 e 100.000 euro;
  • in tre rate annuali quando l’importo è pari o superiore a 100.000 euro.

Questo sistema comporta, di fatto, un ulteriore slittamento nel tempo del pagamento integrale della prestazione, prolungando la tempistica necessaria affinché il lavoratore percepisca l’intero trattamento maturato al termine del rapporto di lavoro.

Il caso esaminato dalla Corte costituzionale  

I giudizi promossi dai TAR  

Le questioni di legittimità costituzionale esaminate nel provvedimento traggono origine da tre distinti giudizi instaurati dinanzi alla giustizia amministrativa. In particolare, i dubbi di costituzionalità sono stati sollevati dal TAR Marche, dal TAR Lazio e dal TAR Friuli-Venezia Giulia, nell’ambito di controversie promosse da dipendenti pubblici collocati in pensione per raggiunti limiti di età.

In ciascun procedimento i ricorrenti avevano adito il giudice amministrativo chiedendo la condanna dell’INPS al pagamento immediato del trattamento di fine servizio, senza l’applicazione dei termini di differimento e delle modalità di rateizzazione previsti dalla normativa vigente. Le domande giudiziali includevano inoltre la richiesta di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

Le ragioni dei ricorrenti  

Secondo i ricorrenti, il TFS costituisce una forma di retribuzione differita, maturata nel corso del rapporto di lavoro e destinata a entrare nel patrimonio del lavoratore al momento della cessazione dal servizio.

Il differimento e la rateizzazione del pagamento determinerebbero quindi una compressione ingiustificata del diritto alla percezione di tale emolumento, aggravata dal fatto che la normativa non prevede alcun meccanismo di rivalutazione monetaria durante il periodo di attesa.

La questione di legittimità costituzionale  

Nel sollevare le questioni di legittimità costituzionale, i giudici rimettenti hanno ritenuto che la disciplina che prevede il pagamento differito e rateale del trattamento di fine servizio possa porsi in contrasto con l’art. 36 della Costituzione, che garantisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.

Secondo l’impostazione seguita nelle ordinanze di rimessione, la garanzia costituzionale della giusta retribuzione non riguarda soltanto l’entità dell’emolumento spettante, ma anche la tempestività della sua corresponsione.

In questa prospettiva, il protrarsi dei tempi di pagamento del TFS, ormai divenuto una componente strutturale della disciplina applicabile ai dipendenti pubblici, finirebbe per incidere sul contenuto effettivo del diritto alla retribuzione, compromettendone la funzione di sostegno economico nella fase di cessazione dal rapporto di lavoro.

Il richiamo alla tutela patrimoniale della CEDU  

In alcune delle ordinanze di rimessione è stato inoltre prospettato un possibile contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Secondo questa ricostruzione, il trattamento di fine servizio rientrerebbe tra i beni patrimoniali tutelati dalla Convenzione, poiché il relativo diritto sorge nel momento in cui il lavoratore matura i requisiti per il pensionamento. Di conseguenza, il differimento e la rateizzazione del pagamento potrebbero incidere sulla tutela del diritto di proprietà riconosciuto a livello convenzionale, nella misura in cui ritardano nel tempo la piena disponibilità di una prestazione già entrata nel patrimonio dell’avente diritto.

I precedenti della Corte costituzionale sul TFS  

La sentenza n. 159 del 2019

La questione relativa ai tempi di pagamento del trattamento di fine servizio è già stata affrontata dalla giurisprudenza costituzionale.

In particolare, con la sentenza n. 159 del 2019, la Consulta ha richiamato l’attenzione sui profili problematici della disciplina che prevede il pagamento differito delle indennità di fine servizio, soprattutto nelle ipotesi in cui il lavoratore cessi dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio.

In quella occasione il giudice delle leggi aveva sottolineato l’esigenza di una revisione complessiva della normativa, evidenziando come il protrarsi dei tempi di pagamento potesse incidere sulla duplice funzione – retributiva e previdenziale – delle indennità di fine rapporto, con possibili ricadute sulla tutela della dignità del lavoratore al momento della cessazione dell’attività lavorativa.

La sentenza n. 130 del 2023

Il tema è stato nuovamente esaminato con la sentenza n. 130 del 2023, nella quale la Corte costituzionale ha ribadito che il sistema di differimento e rateizzazione del TFS appare difficilmente conciliabile con l’art. 36 della Costituzione. La garanzia della giusta retribuzione, infatti, non riguarda soltanto l’adeguatezza dell’importo spettante al lavoratore, ma anche la tempestività della sua corresponsione.

Nonostante tali rilievi, in quella sede le questioni di legittimità costituzionale non erano state accolte.

La Consulta ha infatti ritenuto che l’individuazione delle modalità più idonee per superare le criticità della disciplina richieda valutazioni di natura finanziaria e organizzativa, rimesse alla discrezionalità del legislatore, chiamato a definire tempi e strumenti di un eventuale intervento riformatore.

Le modifiche normative intervenute dopo il monito della Corte  

Ampliamento dei casi di pagamento anticipato  

A seguito delle indicazioni emerse nella pronuncia del 2023, il legislatore è intervenuto con alcune modifiche alla disciplina del trattamento di fine servizio, sebbene di portata limitata. In particolare, è stata ampliata la platea dei lavoratori che possono ottenere il pagamento del TFS entro tre mesi dalla cessazione dal servizio, senza applicazione dei meccanismi di differimento.

La possibilità di ottenere la liquidazione anticipata è stata infatti estesa anche ai dipendenti invalidi o dichiarati inidonei al lavoro o al servizio, che si aggiungono ai soggetti già qualificati come inabili, per i quali era già prevista una tempistica più rapida di erogazione della prestazione.

Riduzione del termine di liquidazione dal 2027  

Un ulteriore intervento legislativo ha riguardato i tempi di liquidazione del trattamento di fine servizio nelle ipotesi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio.

La legge di bilancio per il 2026 ha infatti disposto una riduzione del termine previsto per la liquidazione del TFS, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il periodo di attesa venga ridotto da dodici a nove mesi. Tale modifica si applicherà tuttavia soltanto ai lavoratori che matureranno i requisiti per il pensionamento a partire da quella data.

La decisione della Corte costituzionale con l’ordinanza n. 25/2026

Persistenza del vulnus costituzionale  

Nel pronunciarsi sulle questioni sollevate dai giudici amministrativi, la Corte costituzionale ha anzitutto rilevato che gli interventi normativi adottati dal legislatore dopo il precedente monito non appaiono idonei a incidere in modo significativo sull’impianto complessivo della disciplina.

Le modifiche introdotte, infatti, sono state giudicate di portata limitata e non tali da avviare un reale processo di superamento del sistema di pagamento differito e rateizzato del trattamento di fine servizio.

Di conseguenza, la Consulta ha ribadito che permane il vulnus rispetto all’art. 36 della Costituzione, già evidenziato nelle precedenti pronunce, in quanto il meccanismo delle dilazioni continua a incidere sulla tempestività della corresponsione di una prestazione qualificata come retribuzione differita.

I limiti di un intervento immediatamente demolitorio  

Allo stesso tempo, il giudice delle leggi ha sottolineato come una dichiarazione immediata di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate comporterebbe l’eliminazione contestuale e retroattiva dei meccanismi di differimento e rateizzazione previsti dall’attuale normativa.

Un simile intervento determinerebbe la immediata esigibilità dei trattamenti di fine servizio già maturati o in corso di erogazione, con effetti potenzialmente rilevanti sul piano finanziario. In particolare, la Corte costituzionale ha evidenziato il rischio di un significativo impatto sul fabbisogno di cassa delle finanze pubbliche, che richiede una valutazione complessiva delle modalità e dei tempi con cui procedere al superamento della disciplina vigente.

Il rinvio della decisione al 14 gennaio 2027  

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto opportuno non adottare immediatamente una pronuncia demolitoria, ma rinviare la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027.

Il rinvio è finalizzato a consentire al legislatore di intervenire sulla materia con una riforma organica che, pur nel segno della gradualità, sia in grado di ricondurre il sistema entro una fisiologica scansione temporale dei pagamenti del TFS. L’obiettivo indicato è quello di conciliare la tutela dei diritti dei lavoratori alla tempestiva percezione delle somme maturate con le esigenze di sostenibilità finanziaria connesse all’impatto della riforma sui conti pubblici.

TFS dei dipendenti pubblici: riforma affidata al legislatore entro il 2027

Con l’ordinanza n. 25/2026, in conclusione, la Corte costituzionale conferma che il sistema di differimento e rateizzazione del TFS dei dipendenti pubblici presenta ancora profili di incompatibilità con i principi costituzionali, ma decide di non intervenire immediatamente per evitare effetti finanziari dirompenti.

Il legislatore dispone ora di un ulteriore periodo di tempo per definire una riforma organica della materia. All’esito dell’udienza fissata per il 14 gennaio 2027, la Corte potrà valutare se le eventuali modifiche normative adottate siano idonee a superare definitivamente le criticità evidenziate.

L'ordinanza, in breve

Sintesi del caso Alcuni dipendenti pubblici collocati in pensione per raggiunti limiti di età hanno impugnato la disciplina che prevede il pagamento differito e rateizzato del trattamento di fine servizio (TFS), chiedendo la corresponsione immediata delle somme maturate e il riconoscimento di interessi e rivalutazione. I TAR Marche, Lazio e Friuli-Venezia Giulia hanno quindi sollevato questioni di legittimità costituzionale sulle norme che disciplinano i tempi di pagamento del TFS.
Questione dibattuta I giudici rimettenti hanno dubitato della compatibilità del differimento e della rateizzazione del TFS con l’art. 36 Cost., ritenendo che la garanzia della giusta retribuzione riguardi anche la tempestività della corresponsione. È stato inoltre prospettato il possibile contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, in quanto il TFS costituirebbe un bene patrimoniale già entrato nel patrimonio del lavoratore al momento del pensionamento.
Soluzione della Corte È stato ribadito che il sistema di pagamento differito e rateizzato del TFS presenta ancora profili di incompatibilità con il principio della giusta retribuzione. Tuttavia non è stata disposta l’immediata caducazione delle norme, poiché ciò determinerebbe un rilevante impatto sui conti pubblici. Il giudizio è stato quindi rinviato all’udienza del 14 gennaio 2027 per consentire al legislatore di intervenire con una riforma graduale della disciplina.
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