I giudici possono usare il fatto notorio per determinare il danno da inadempimento contrattuale

Pubblicato il 20 settembre 2010 Con la sentenza n. 18748 del 19/8/2010 la Corte di cassazione si è occupata della richiesta di risoluzione, e relativo risarcimento, del contratto di appalto stipulato per la realizzazione di due palazzine, contratto sospeso per mancato versamento degli acconti previsti.

I giudici di legittimità hanno confermato i motivi dedotti dalla Corte d'appello basata sul fatto notorio ritenendo che, nel contesto di specie, il cui oggetto riguarda il danno per mancata costruzione di due palazzine, per l'ubicazione delle stesse non necessitava avere "particolari cognizioni tecniche o approfondite conoscenze del locale mercato delle locazioni immobiliari". Pertanto risulta esatta l'affermazione secondo cui secondo cui gli alloggi compresi nelle palazzine, ove consegnati per tempo, sarebbero stati agevolmente e prontamente locati, solo che i proprietari fossero stati a tanto disposti.

E' quindi esatto individuare il danno da lucro cessante, determinato con riferimento ai virtuali corrispettivi ad "equo canone" ricavabili dalle locazioni degli immobili.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassazione: il Centro operativo di Pescara non ha potestà impositiva

14/01/2026

Riforma banche e vigilanza: cosa prevede il decreto di recepimento

14/01/2026

Legge di Bilancio 2026: misure e incentivi fiscali per il settore agricolo

14/01/2026

Lavoro forzato: più vicina la ratifica del Protocollo OIL

14/01/2026

Indennizzo al socio uscente e imposta di registro

14/01/2026

Cinque per mille 2025, online elenchi delle ONLUS. Fine del regime transitorio

14/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy