I profitti derivanti dallo sfruttamento della prostituzione sono imponibili

Pubblicato il 30 novembre 2010 Tra le categorie dei redditi tassabili devono ricomprendersi anche i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, cosicché risponde del reato di cui all’articolo 5 Decreto legislativo n. 74/2000 chi, al fine di evadere le imposte sui redditi, non dichiari i proventi derivanti dall’attività illecita di sfruttamento della prostituzione.

E' quanto statuito dai giudici di Cassazione, Terza sezione penale, nel testo della decisione n. 42160 del 29 novembre 2010, relativa ad una vicenda in cui una donna aveva impugnato la condanna impartitale per evasione fiscale per non aver dichiarato, nel 2003, quasi 200mila euro di profitti derivanti dallo sfruttamento della prostituzione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy