I termini per il compimento dell'esproprio vanno puntualmente indicati

Pubblicato il 30 novembre 2013 Le Sezioni unite civili della Cassazione, nel testo della sentenza n. 26778 del 29 novembre 2013, hanno ricordato come, in materia di espropriazione pubblica, sia da considerare radicalmente nullo ed inefficace il provvedimento amministrativo contenente una dichiarazione di pubblica utilità che sia priva dei termini per il compimento dell'espropriazione e dell'opera; analogamente, è da ritenere illegittima una eventuale indicazione dei detti termini “de relato”, ovvero facendo riferimento ad un atto diverso.

Così – continua la Suprema corte - dalla eventuale illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità per la mancata indicazione del termine per lo svolgimento dei lavori discende che la relativa occupazione delle aree è da considerare come riconducibile ad un comportamento materiale della pubblica amministrazione, non ricollegabile in alcun modo ad un esercizio dei poteri ad essa conferiti.

Da detta circostanza discende, a sua volta, che spetta al giudice ordinario decidere sulla eventuale domanda risarcitoria proposta dal privato cittadino che abbia subito un esproprio nei termini riferiti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Femminicidio punito con l'ergastolo: Legge in vigore

17/12/2025

Gomma plastica. Rinnovo 2026-2028

17/12/2025

Parità di genere: domande entro il 30 aprile per l’esonero contributivo

17/12/2025

Nuovo regime di franchigia Iva 2025, istruzioni operative per i controlli

17/12/2025

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy