I termini per il ricorso vanno comunque rispettati

Pubblicato il 08 settembre 2011 Con sentenza n. 11452 del 25 maggio 2011, la Corte di cassazione si è occupata di una vicenda in cui un contribuente si era opposto all'avviso di accertamento notificatogli da parte dell'Agenzia delle Entrate in rettifica sui maggiori redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno di imposta 1998 e determinati, da parte del Fisco, con i criteri presuntivi cosiddetti “parametri”. Il contribuente, in particolare, ritenendo inapplicabile la sospensione disposta dalla legge n. 289/2002, articolo 15, comma 8 del termine per la impugnazione degli avvisi notificati alla data del 31.12.2002, si era opposto al provvedimento oltre il termine perentorio di impugnazione.

La Commissione tributaria regionale di Firenze aveva aderito a questa impostazione ritenendo tempestivo il ricorso ed accogliendo, conseguentemente, le doglianze del ricorrente rispetto al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.

Di diverso avviso i giudici di Cassazione secondo cui, per contro, il contribuente avrebbe dovuto, dapprima, avanzare il ricorso giurisdizionale nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, e poi, eventualmente, beneficiare della definizione e del relativo condono.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica Pmi Confimi - Verbale di accordo del 14/07/2025

18/07/2025

Gestione eventi lesivi: dall'Inail il nuovo manuale 2025

18/07/2025

Dl fiscale: ravvedimento speciale e IMU per enti sportivi non commerciali

18/07/2025

Attività subacquee e iperbariche: sorveglianza sanitaria e libretto informatico

18/07/2025

Sezioni Unite: il credito sopravvive alla cancellazione della società

18/07/2025

Certificati di infortunio: nuova modalità telematica per i medici di patronato

18/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy