ICI. La verifica del vincolo pertinenziale richiede elementi concreti

Pubblicato il 07 gennaio 2011 Con la sentenza n. 22128/2010, la Corte di Cassazione interviene nel merito di una questione piuttosto delicata che riguarda l’assoggettamento ad Ici di un terreno, edificabile annesso ad un fabbricato principale, in parte utilizzato dal proprietario come giardino e in parte assoggettato al vincolo di servitù. Nei vari gradi di merito, il contribuente era risultato vincitore, in quanto il terreno di fatto era rimasto inedificabile e si era configurato come pertinenza del fabbricato annesso.

Con la sentenza, i Giudici Supremi hanno ribaltato la decisione della Ctr, fissando il seguente vincolo per il contribuente. La pertinenzialità di un terreno deve essere verificata in base a concreti elementi di fatto che dimostrino con esattezza il vincolo funzionale dell’area rispetto al manufatto principale. Pertanto, per escludere dall’Ici un terreno edificabile posto al servizio di un fabbricato si deve fare esclusivo riferimento al concetto di “pertinenza” così come espresso dall’articolo 817 del Codice civile. Dunque, l’accertamento del vincolo pertinenziale presuppone che il bene non sia suscettibile di diversa destinazione, a meno di una radicale trasformazione dell’immobile.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy