Il beneficio fiscale decade se non si rispetta il termine fissato dalla legge per l’adempimento

Pubblicato il 31 gennaio 2013 Per quel che riguarda le agevolazioni fiscali per le aziende che investono nelle aree svantaggiate di cui alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'inosservanza del termine entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, nonché quelli ulteriori eventualmente stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2003, comporta la decadenza dal beneficio medesimo.

Ed infatti – precisa la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 2232 del 2013 – benché le norme di cui allo Statuto del contribuente, Legge n. 212/2000, siano qualificate espressamente come principi generali dell'ordinamento tributario, e siano, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell'Amministrazione finanziaria, costituendo, altresì, criteri guida per il giudice nell'interpretazione delle norme tributarie, le stesse, tuttavia, non hanno rango superiore alla legge ordinaria e, conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse.

Così anche se lo Statuto assicuri termini di maggiore respiro per il contribuente, lo stesso, non essendo norma di rango costituzionale, non può comportare la disapplicazione di una legge che preveda un termine inferiore.
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