Il bonus “acquisto prima casa” non è applicabile agli immobili donati

Pubblicato il 11 aprile 2013 Un contribuente a cui è stata donata dal padre una casa con l’obbligo di continuare a pagare le rate residue del mutuo acceso anni prima per la ristrutturazione della stessa, si domanda se può fruire dell’agevolazione relativa alla detrazione per interessi passivi per mutuo contratto per acquisto prima casa.

In base alla disposizione della detrazione Irpef del 19% su un importo massimo di 2.582,28 euro, spettante nel caso di interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti per mutui ipotecari accesi a partire dal 1998 per la costruzione/ristrutturazione di immobili da adibire ad abitazione principale, la risposta risulta negativa.

Non è possibile, infatti, estendere la suddetta agevolazione fiscale su un mutuo stipulato per la ristrutturazione di un immobile e poi, di fatto, considerarlo come un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa. Il mutuo per la ristrutturazione non si converte in mutuo acquisto prima casa.

Per beneficiare della detrazione Irpef del 19% devono essere soddisfatte una serie di condizioni: prima fra tutte è necessario che l’immobile che si costruisce sia quello in cui il contribuente dimora abitualmente, l’immobile deve quindi essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla sua costruzione e il contratto di mutuo per il suo acquisto deve essere stipulato dalla persona che avrà il diritto di possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Infine, la stipula del mutuo deve avvenire da parte del possessore nei sei mesi antecedenti oppure nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.

Soddisfatte tutte queste condizioni, la detrazione interesserà solo gli interessi calcolati sull’importo del mutuo effettivamente usato per la costruzione dell’immobile, relativamente alle spese regolarmente documentate.
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