Il canone di leasing non sfugge all’aumento

Pubblicato il 17 agosto 2006

Con la manovra Prodi sono cambiate anche le condizioni fiscali sui canoni di leasing e sugli atti di riscatto. Prima del Dl 223/06, gli atti di riscatto dei fabbricati strumentali condotti in locazione finanziaria scontavano l’Iva al 20% sul prezzo di riscatto e pagavano le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale. Con la manovra, il quadro è notevolmente cambiato:

 

- l’operazione di riscatto può essere a seconda dei casi Iva imponibile o Iva esente;

- in entrambi i casi l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 168,00 euro e l’imposta ipotecaria e catastale si sconta nella misura complessiva del 4% (o del 2% dal 1° ottobre 2006);

- dall’importo dovuto a titolo di imposta ipotecaria e catastale in sede di riscatto si detrae la nuova imposta di registro dell’1% sui canoni di locazione finanziaria.

 

Si pone, dunque, il problema di identificare la base imponibile per le aliquote dell’imposta ipocatastale. In questo caso, le ipotesi da verificare sono fondamentalmente due:

* il prezzo del riscatto;

* il valore venale del bene riscattato.

 

Con la conversione in legge del Dl 2203/06, l’Ufficio di Registro può pretendere una maggiore tassazione, rispetto a quella praticata con riferimento al prezzo dichiarato, riconoscendo che il valore del bene è superiore al prezzo comunicato. L’Unica eccezione, in cui il valore catastale si assume come base imponibile, rimane quella rappresentata dalla compravendita di abitazioni tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

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