Il commercialista inadempiente libera il cliente dal pagamento delle sanzioni

Pubblicato il 02 dicembre 2009

Se il commercialista a cui è stata affidata la tenuta della contabilità non ottempera agli adempimenti dichiarativi del cliente, questo è esonerato dal pagare le sanzioni qualora abbia denunciato il fatto alle autorità giudiziarie. La precisazione arriva dalla sentenza n. 25136 del 30 novembre 2009 della sezione tributaria della Corte di cassazione la quale ha aggiunto che è irrilevante che non si sia arrivati ad un giudicato penale.

Il contribuente aveva ricevuto l’accertamento del Fisco per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e del conseguente mancato versamento delle imposte; adita l’autorità giudiziaria, questa ha sempre affermato l’esonero della responsabilità del cliente in quanto i fatti illeciti erano da imputare esclusivamente alla condotta del commercialista. Infatti il contribuente non è punibile se il pagamento del tributo non è avvenuto per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e la norma, art. 6 del dlg. 472/97, non richiede l’esistenza di una sentenza a carico del professionista. Nessuna sanzione, pertanto, è da addebitare al contribuente.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy