Il compenso dell'avvocato calcolato sulla base dell'attività effettivamente prestata

Pubblicato il 01 giugno 2010
La Corte di cassazione, con sentenza n. 13229 del 31 maggio 2010, ha accolto il ricorso presentato da un uomo che si era opposto al compenso liquidato dal giudice in favore del suo legale e con riferimento all'attività giudiziale espletata da quest'ultimo in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nel dettaglio, il Tribunale di Napoli aveva quantificato il compenso sia sulla base del valore dell'opposizione a decreto ingiuntivo sia sulla base del valore della riconvenzionale.

Secondo i giudici di Cassazione successivamente aditi, tuttavia, qualora il valore della controversia risulti manifestamente diverso da quello presunto, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente occorre aversi riguardo al valore effettivo della controversia. Il giudice di merito, in particolare, deve verificare, in concreto, l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico.

Ne deriva che, in caso di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'onorario dovuto al legale del creditore che aveva chiesto il decreto ingiuntivo opposto deve essere determinato in relazione alla domanda originaria, “non potendo al fine operare il cumulo con la domanda successivamente proposta dall'opposto in sede di costituzione nel giudizio di opposizione”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rivalutazione TFR e imposta sostitutiva, indice ISTAT dicembre 2025: ecco come operare

29/01/2026

Dichiarazione Iva 2026: principali novità del modello

29/01/2026

Rivalutazione TFR: pubblicato il coefficiente di dicembre 2025. Cosa fare

29/01/2026

Nel Modello Iva 2026 novità e conferme

29/01/2026

Integrazione salariale e NASPI: ecco gli importi dal 1° gennaio

29/01/2026

Transizione 5.0: comunicazioni di completamento degli investimenti 2025 al GSE

29/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy