Il condomino non è sempre tenuto all'integrazione del contraddittorio

Pubblicato il 14 settembre 2009
La Corte di cassazione, con sentenza 19329 del 7 settembre 2009, ha accolto il ricorso presentato da un uomo contro la decisione con cui la Corte d'appello aveva dichiarato nulla la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado, per difetto di integrazione del contraddittorio, dal momento che il ricorrente, che faceva parte di un condominio, aveva avanzato la propria domanda diretta al ripristino della canna fumaria condominiale, modificata da altro condomino, soltanto nei confronti di quest'ultimo e non dell'intero condominio. I giudici di Cassazione, rifacendosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno ricordato che, nel giudizio instaurato a tutela della proprietà comune per l'eliminazione di opere abusive compiute da alcuni condomini, “non e' necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari, dovendo i singoli convenuti rispondere autonomamente dell'addebitato abuso e potendo ciascuno dei condomini agire individualmente a tutela del bene Comune”.

In presenza di controversie relative a questioni condominiali, continuano i giudici, occorre distinguere tra ipotesi in cui non e' necessario il litisconsorzio ed ipotesi in cui tale partecipazione e' indispensabile perche' altrimenti la sentenza sarebbe inutiliter data, trattandosi di litisconsorzio necessario.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy